Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo, per invalidita' contratta a causa di guerra o per aver conseguito trattamento pensionistico di guerra ha diritto alla pensione normale se ha raggiunto nove anni di servizio utile di cui sei di servizio effettivo. In mancanza di tale anzianita', spetta un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro e corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima normale quanti sono gli anni di servizio utile. Ai fini della misura della pensione normale e dell'assegno integratore, il servizio utile e' aumentato di sei anni. Se in seguito venga a cessare il trattamento di guerra, il militare perde i benefici di cui ai precedenti commi a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione di detto trattamento. Con effetto dallo stesso giorno, qualora in base alle norme sullo stato giuridico non possa aver luogo la riammissione in servizio permanente o continuativo ovvero, trattandosi di ufficiale, il collocamento in ausiliaria, il militare ha diritto alla pensione normale la cui misura, ove non sia stata raggiunta l'anzianita' prevista dal primo comma dell'art. 52, e' pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio effettivo computato con l'aumento di dodici anni, senza che possa essere superato il limite di quindici anni. L'assegno integratore di cui al secondo comma del presente articolo spetta anche al militare che abbia conseguito il trattamento di guerra dopo essere cessato dal servizio permanente o continuativo senza diritto a pensione normale; in tale caso resta escluso l'aumento di sei anni. Al militare che cessi dal servizio permanente o continuativo perche' invalido della guerra 1940-45 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 224/1984

    Questione inammissibile
    25 luglio 1984

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.P.R. n. 1092 del 1973, per la parte escludente dal diritto alla pensione normale i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri cessati dal servizio per invalidità contratta a causa di guerra o per avere conseguito trattamento pensionistico dopo ultimata la prima rafferma, per ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai vicebrigadieri della stessa arma, cui compete il diritto alla pensione anzidetta nella sopra accennata situazione, posto che tale sperequazione viene denunciata non come regola sullo status e sulla carriera, ma perché divenuta, attraverso il recepimento nella disposizione impugnata, regola sulla pensione, proponendosene l'eliminazione esclusivamente col limitare la portata del recepimento stesso alla parte riguardante il trattamento del vicebrigadiere, da estendere, in quanto meno limitativo, ai militari di truppa e così richiedendosi alla Corte una sentenza additiva ad alto tasso di manipolazione, sebbene non sia nella specie riscontrabile un modello di soluzione obbligata al quale ogni intervento perequativo deve adeguarsi per non invadere ne' comprimere la discrezionalità legislativa.

    Art. 3 cost. · Art. 63 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art63 · fonte del testo

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