Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell'assegno complementare previsto dall'art. 101, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'art. 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso. Il trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta anche agli orfani maggiorenni, purche' sussistano le condizioni stabilite dagli articoli 82 e 85; se la relativa domanda e' presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed e' corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa. Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti, comincia a decorrere la pensione privilegiata di riversibilita'. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato la invalidita', sono parificati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di caduto per servizio. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano a decorrere dalla data da cui ha avuto effetto la legge 23 aprile 1965, n. 488. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66)). ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66)). Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2, primo comma 3 e 4 della legge 27 ottobre 1973, n. 629.

Testo vigente dal 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 266/1987

    Ha colpito questo articolo
    16 luglio 1987

    Non ha alcuna ragionevole giustificazione limitare la concessione della pensione privilegiata ordinaria di cui all'art. 1 della L. 27 ottobre 1973, n. 629, ai soli aventi causa di militari o funzionari o agenti di P.S. deceduti - per le cause ivi previste - in attivita` di servizio: poiche` il riconoscimento di tale pensione e` collegato precipuamente alla sussistenza del nesso di casualita` tra la morte e il servizio svolto (repressione del terrorismo, della criminalita`, mantenimento dell'ordine pubblico), non puo` logicamente avere alcun rilievo il momento in cui si verifica la morte, e cioe`, la vigenza o meno del rapporto di servizio. Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - il comma primo del predetto art. 1, L. 27 ottobre 1973, n. 629, riprodotto nell'art. 93, comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attivita` di servizio.

    Art. 1 Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia · Art. 93 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1987 al 9 ottobre 2010. 213 parole tolte, 30 parole aggiunte.

… dalla data da cui ha avuto effetto la legge 23 aprile 1965, n. 488. tolto: La pensione spettante alla vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato nonche' dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni turistiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, e' stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attivita' composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennita' di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati. La pensione spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali dei dipendenti indicati nel comma precedente e' liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 88 sul trattamento complessivo di attivita' di cui al comma predetto. Il trattamento speciale di pensione previsto dai due commi precedenti sara' riliquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attivita' di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66. Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2, primo comma 3 e 4 della legge 27 ottobre 1973, n. 629.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art93 · fonte del testo

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