Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili o bimestrali scadenti, rispettivamente, alla Fine del mese o del bimestre. La tredicesima mensilita' viene pagata unitamente all'ultima rata dell'anno. La periodicita' dei pagamenti e' stabilita con decreto del Ministro del tesoro. I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del mese o del bimestre alle date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate mensilmente, sono effettuate e versate agli enti creditori con la stessa periodicita' stabilita per il pagamento della rata di pensione, anche in deroga a pattuizioni ed obblighi degli interessati. In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di pensione o di assegno non si richiede la restituzione della quota di pensione o di assegno relativa al periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e la scadenza della rata e si fa luogo alla corresponsione del rateo della tredicesima mensilita' soltanto per la parte eccedente la predetta quota. Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato, alla data che sara' stabilita dal Ministro del tesoro con il decreto di cui al secondo comma. Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di riversibilita', la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal primo del mese successivo all'evento che determina la cessazione del diritto stesso. ((E' fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonche' la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo e' fatto anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonche' al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito. Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma)).

Testo vigente dal 17 agosto 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 agosto 1986

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1986 al 17 agosto 1986. 344 parole aggiunte.

aggiunto: Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili o bimestrali scadenti, rispettivamente, alla Fine del mese o del bimestre. La tredicesima mensilita' viene pagata unitamente all'ultima rata dell'anno. La periodicita' dei pagamenti e' stabilita con decreto del Ministro del tesoro. I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del mese o del bimestre alle date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate mensilmente, sono effettuate e versate agli enti creditori con la stessa periodicita' stabilita per il pagamento della rata di pensione, anche in deroga a pattuizioni ed obblighi degli interessati. In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di pensione o di assegno non si richiede la restituzione della quota di pensione o di assegno relativa al periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e la scadenza della rata e si fa luogo alla corresponsione del rateo della tredicesima mensilita' soltanto per la parte eccedente la predetta quota. Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato, alla data che sara' stabilita dal Ministro del tesoro con il decreto di cui al secondo comma. Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di riversibilita', la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal primo del mese successivo all'evento che determina la cessazione del diritto stesso. E' fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonche' la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo e' fatto anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonche' al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito. Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art197 · fonte del testo

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