Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidita' di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, e' attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria senza superinvalidita' e quello complessivo di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di incollocabilita' derivi da infermita' neuropsichica o epilettica, ascrivibile alla seconda, terza o quarta categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria con assegno di superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera G, della legge 18 marzo 1968, n. 313, esclusa l'indennita' di accompagnamento, e quello complessivo, di cui gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura. Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita' vengono assimilati a tutti gli effetti, per la durata di detto assegno, agli invalidi ascritti alla prima categoria. Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilita' viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 10, secondo comma, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni. L'assegno e' cumulabile con l'assegno di previdenza. Il trattamento di incollocabilita' previsto dai precedenti commi e' attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalita' stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art104 · fonte del testo

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