La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non piu' di venti anni di servizio utile e' pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra e' aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di eta' indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonche' dei carabinieri e dei finanzieri. Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica del ruolo speciale per mansioni di ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di eta' previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80. Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60. La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non puo' superare l'80 per cento della base pensionabile. In ogni caso la pensione spettante non puo' essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio. Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di eta', senza aver maturato l'anzianita' prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione e' pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale e' determinata nell'annessa tabella n. 2. L'indennita' per una volta tanto e' pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art54 · fonte del testo

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