Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilita'; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti. 23 Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'. Sono considerati alla pari degli orfani i figli adottivi, purche' la domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del sessantesimo anno di eta', nonche' i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, purche' la domanda di dichiarazione giudiziale di paternita' sia anteriore alla data di morte del dante causa. Qualora non sopravvivano figli legittimi o legittimati ovvero se essi non hanno diritto a trattamento di riversibilita', tale trattamento spetta anche agli affiliati, purche' la domanda di affiliazione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di eta'. 24 Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia stata interrotta per motivi di forza maggiore quali l'adempimento di obblighi di servizio, le esigenze di studio o l'internamento in luoghi di cura o in altri istituti. Agli orfani minorenni del dipendente civile o militare deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato, rispettivamente, l'anzianita' prevista dall'art. 42, comma secondo, o dall'art. 52, comma primo, spetta un'indennita' per una volta tanto.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

23

La Corte costituzionale, con sentenza 23 - 31 marzo 1988, n.366 in G.U. 1a S.S. 06/04/1988 n.14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 dell'art. 82 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) "nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilita' degli orfani maggiorenni dei dipendenti statali, in caso di frequenza da parte loro di un corso di studi universitario, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di eta'".

Corte costituzionale

24

La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n.403 (in G.U. 1a S.S. 13/04/1988 n.15) ha dichiarato l'illegittimita' Costituzionale del comma 3 dell'art. 82 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) "limitatamente alle parole "purche' la domanda di dichiarazione giudiziale di paternita' sia anteriore alla data di morte del dante causa"".

Testo vigente dal 14 aprile 1988

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 403/1988

    Ha colpito questo articolo
    7 aprile 1988

    Ai figli naturali giudizialmente dichiarati va attribuito, quando dovuto, senza limitazioni temporali di sorta, il trattamento di quiescenza: questo non può essere, infatti, limitato a quei soggetti nei confronti dei quali la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla morte del dante causa, dal momento che tale dichiarazione ovvero il riconoscimento, secondo pacifica giurisprudenza, hanno contenuto meramente dichiarativo. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost., è costituzionalmente illegittimo l'art. 82, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, limitatamente alle parole "purché la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla data di morte del dante causa". - S. n. 268/1988.

    Art. 82 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 366/1988

    Ha colpito questo articolo
    31 marzo 1988

    Ai fini dell'attribuzione della pensione di riversibilità durante il periodo di frequenza a corsi universitari, la situazione degli orfani maggiorenni di pensionati statali è sostanzialmente identica a quella degli orfani maggiorenni di iscritti all'a.g.o., in quanto, pur nel diverso assetto dei rispettivi ordinamenti previdenziali, la situazione di bisogno connessa alla dedizione agli studi costituisce un dato materiale indifferenziato che, unitamente al carattere assistenziale ed alimentare dei trattamenti di riversibilità, è "idoneo, comunque, a fondare, in via eccezionale, l'invocata identità di trattamento". Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 82, comma primo, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui (per il periodo anteriore all'entrata in vigore della l. 21 luglio 1984 n. 391) esclude il diritto alla pensione di riversibilità degli orfani maggiorenni di dipendenti statali, in caso di frequenza da parte loto di un corso di studi universitario, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di età.

    Art. 82 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 22 Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 411/1989

    Questione infondata
    18 luglio 1989

    La condizione, prescritta ai fini del conseguimento del trattamento di riversibilità da parte dei figli adottivi di dipendenti statali, che la domanda di adozione sia stata da questi ultimi presentata prima del compimento del sessantesimo anno di età, non lede sotto alcun profilo il principio di eguaglianza e il diritto dei figli adottivi: ben diversa è infatti la situazione di costoro e non comparabile con quella dei figli naturali, per i quali - a seguito di sentenze costituzionali - sono state rimosse condizioni temporali limitative del diritto alla pensione di riversibilità; ne' per l'adozione di persona maggiore di età, le cui finalità sono prevalentemente patrimoniali, può trarsi elemento di comparazione dalla disciplina della adozione dei minori, che presenta struttura ed effetti differenti, atteso l'intento di dare compiuta attuazione al diritto del minore ad una famiglia; sicché non valgono, in relazione alla predetta condizione, ne' i principi desumibili dall'art. 31 Cost. ne' quelli di cui all'art. 38 Cost. in quanto non può essere attribuito al titolare di una pensione la facoltà di scegliere, mediante un'adozione tardiva, il soggetto inabile da beneficare. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma d.P.R. 29/12/1973, n. 1092). - S. nn. 403 e 268/1988.

    Art. 82 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 14 aprile 1988

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1988 al 14 aprile 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n.403 (in G.U. 1a S.S. 13/04/1988 n.15) ha dichiarato l'illegittimita' Costituzionale del comma 3 dell'art. 82 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) "limitatamente alle parole "purche' la domanda di dichiarazione giudiziale di paternita' sia anteriore alla data di morte del dante causa"".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art82 · fonte del testo

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