Art. 36 — Servizi resi ad amministrazioni o enti soppressi

Gli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali e degli enti pubblici soppressi con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che siano stati assunti in servizio presso le amministrazioni dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, possono riscattare il periodo di effettivo servizio prestato presso gli enti di provenienza. Per gli insegnanti di educazione fisica provenienti dai soppressi enti ai quali erano stati demandati i servizi scolastici per l'insegnamento di detta disciplina, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936, nella legge 24 luglio 1954, n. 601, e nella legge 7 febbraio 1958, n. 88. Per i dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana che abbiano optato per la conservazione del rapporto d'impiego a contratto tipo ai sensi dell'art. 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, e nella legge 18 marzo 1968, n. 350. Per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 1951, n. 64. Per il personale della soppressa Opera nazionale per i ciechi civili si applicano le disposizioni dell'art. 21 della legge 27 maggio 1970, n. 382. Resta salva ogni altra disposizione sulla computabilita', anche ai fini del trattamento di quiescenza, di servizi resi presso amministrazioni o enti pubblici soppressi nonche' di particolari periodi connessi alla prestazione di tali servizi. I servizi non indicati nel presente testo unico, che, ai sensi di disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico stesso, fossero valutabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, sono ammessi al computo in base a dette disposizioni; per l'esercizio del diritto da parte degli interessati si osservano i termini stabiliti dall'art. 147.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art36 · fonte del testo

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