Art. 162 — (Liquidazione provvisoria). Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della pensione diretta, la competente direzione provinciale del tesoro corrisponde al pensionato un trattamento provvisorio, determinato in relazione ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta ovvero in possesso dell'amministrazione, purché sussistano i presupposti per il loro riconoscimento a norma di legge, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva. Il trattamento di cui al precedente comma spetta anche dal coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio. La concessione del trattamento provvisorio di cui al primo comma è disposta mediante apposita comunicazione, a cura dell'amministrazione centrale o periferica competente a liquidare il trattamento definitivo a norma delle disposizioni vigenti, contenente anche l'indicazione del numero di iscrizione da assegnare alla relativa partita. Lo stesso numero sarà attribuito alla pensione definitiva che verrà successivamente liquidata. Detta comunicazione, unitamente a un documento sottoscritto dall'interessato contenente le indicazioni ritenute necessarie e le dichiarazioni previste dalle norme vigenti, è trasmessa, almeno tre mesi prima della data della cessazione dal servizio, alla direzione provinciale del tesoro territorialmente competente, la quale procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa. Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal compimento del limite di età o per morte del dante causa, la comunicazione riguardante l'attribuzione della pensione provvisoria deve essere trasmessa con il documento suddetto alla direzione provinciale del tesoro entro trenta giorni dalla cessazione dal servizio o dalla morte. La direzione provinciale del tesoro dispone, con precedenza assoluta sugli affari correnti, l'immediato pagamento della pensione spettante. La comunicazione di cui al terzo comma è estesa alla Corte dei conti per il riscontro successivo sui pagamenti. A tal fine gli occorrenti dati sono resi disponibili per la Corte medesima attraverso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. In caso di decesso del pensionato, la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita, qualora non trovi applicazione l'art. 160, primo, secondo e quarto comma, procede, in attesa della registrazione del provvedimento, alla corresponsione in via provvisoria al coniuge ed agli orfani minori della pensione che ad essi compete ai sensi del presente testo unico. Qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di reversibilità risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito. I dirigenti e il personale degli uffici competenti per le liquidazioni di cui al presente articolo nonché quelli preposti all'ordinazione dei relativi pagamenti sono responsabili dei ritardi nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e passibili delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 78 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai dirigenti degli uffici tenuti all'espletamento di adempimenti comunque connessi con la liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione

Testo vigente dal 18 maggio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 maggio 1986

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1974 al 18 maggio 1986. 197 parole tolte.

tolto: Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della pensione diretta e' corrisposto al pensionato, dal medesimo ufficio da cui dipendeva all'atto della cessazione dal servizio, un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva. Con le modalita' di cui al precedente comma si provvede anche nei confronti della vedova e degli orfani minorenni del dipendente deceduto in attivita' di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio. A favore degli insegnanti elementari e, in caso di decesso in attivita' di servizio, dei loro aventi diritto, la concessione del trattamento provvisorio ha luogo mediante ruolo di pagamento emesso dal provveditorato agli studi e dato in carico alla competente direzione provinciale del tesoro. Detto ruolo e' comunicato alla Corte dei conti per il riscontro consuntivo. In caso di decesso del pensionato la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita, ove non trovi applicazione l'art. 160, primo comma, procede, in attesa della registrazione del provvedimento, alla corresponsione in via provvisoria alla vedova e agli orfani minori della pensione che ad essi compete ai sensi del presente testo unico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art162 · fonte del testo

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