In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti, non possono essere considerati uno stipendio, una paga o una retribuzione superiori a quelli posti a base della liquidazione del precedente trattamento di quiescenza se non sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto. Il trattamento di quiescenza suddetto non puo', comunque, essere inferiore a quello che sarebbe spettato in relazione al servizio precedente. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 29 dicembre 1976, n. 275 (in G.U. 1a S.S. 05/01/1977 n. 4) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 112 e 118, comma secondo, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, "nella parte in cui non prevede, per il caso di cui all'art. 133, comma secondo, lett. c) dello stesso testo unico, la corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento di quiescenza che sarebbe spettato sulla base del solo servizio precedente, di un trattamento supplementare di quiescenza per il successivo periodo di servizio, da liquidarsi secondo le vigenti disposizioni, limitatamente a quella parte di detto servizio che, sommato al precedente, non oltrepassi il limite massimo pensionabile."

Testo vigente dal 6 gennaio 1977

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 275/1976

    Ha colpito questo articolo
    29 dicembre 1976

    Anche se il passaggio del dipendente statale da una carriera all'altra implica quasi sempre un miglioramento del trattamento economico, e quindi una pensione più favorevole, essendo questa liquidata in base allo stipendio goduto alla data della cessazione definitiva, ciò non toglie che in talune, sia pure non frequenti, ipotesi la riunione del nuovo servizio con quello precedente possa condurre, al contrario, ad un trattamento definitivo di quiescenza meno favorevole di quello che sarebbe spettato sulla base del solo primo rapporto (come nel caso di passaggio di sottufficiali all'impiego civile, in cui la riunione dei servizi non è voluta dall'interessato a seguito di libera opzione, ma è obbligatoria ex lege). D'altra parte, dal divieto del cumulo tra pensione e stipendio, o dalla riduzione del trattamento di pensione in concorso con un trattamento di attività, che sono costituzionalmente legittimi, non può farsi discendere come rigorosa ed imprescindibile conseguenza che il trattamento di quiescenza debba essere unico per tutto il servizio utile, pur se comporti la mancata valutazione di parte di esso, che normalmente sarebbe invece computabile, ed inoltre v'è da considerare che, essendo la pensione una forma di retribuzione differita, direttamente legata alla natura ed agli aspetti del lavoro prestato, la discrezionalità del legislatore ordinario deve in ogni caso rispettare il criterio della proporzionalità del trattamento di quiescenza rispetto alla qualità e quantità del lavoro svolto durante il servizio attivo. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 36, primo comma, Cost. (restando assorbito il profilo di contrasto con l'art. 3) - il combinato disposto degli artt. 112 e 118, comma secondo, del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede, per il caso di cui all'art. 133, comma secondo, lett. c), dello stesso testo unico, la corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento di quiescenza che sarebbe spettato sulla base del servizio precedente, di un trattamento supplementare di quiescenza per il successivo periodo di servizio, da liquidarsi secondo le vigenti disposizioni, limitatamente a quella parte di detto servizio che, sommato al precedente, non oltrepassi il limite massimo pensionabile.

    Art. 112 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 118 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 133 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 6 gennaio 1977

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1974 al 6 gennaio 1977.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 29 dicembre 1976, n. 275 (in G.U. 1a S.S. 05/01/1977 n. 4) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 112 e 118, comma secondo, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, "nella parte in cui non prevede, per il caso di cui all'art. 133, comma secondo, lett. c) dello stesso testo unico, la corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento di quiescenza che sarebbe spettato sulla base del solo servizio precedente, di un trattamento supplementare di quiescenza per il successivo periodo di servizio, da liquidarsi secondo le vigenti disposizioni, limitatamente a quella parte di detto servizio che, sommato al precedente, non oltrepassi il limite massimo pensionabile."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art118 · fonte del testo

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