Art. 66 — Misura della pensione privilegiata degli operai

La pensione privilegiata spettante all'operaio e' pari a quella normale calcolata in base al servizio utile aumentato di dieci anni; in ogni caso la pensione privilegiata non puo' essere inferiore al 44 per cento ne' superiore all'80 per cento della base pensionabile. Qualora il fatto di servizio costituisca titolo per il trattamento previsto dalle norme di legge in materia di infortuni sul lavoro, e' data facolta' all'interessato di optare per l'indennita' di infortunio cumulata col trattamento normale di quiescenza eventualmente spettante oppure per la pensione privilegiata con esclusione del diritto al trattamento infortunistico.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art66 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari