Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:

  • a)indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
  • b)assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;
  • c)indennita' ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
  • d)assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
  • e)assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare secondaria ed artistica;
  • f)indennita' e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851 per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  • g)assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita', anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile. 2 4b 7
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

La 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che il presente articolo 43 e' sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976.

L. 3 aprile 1979, n. 101

4b

La L. 3 aprile 1979, n. 101 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Ai fini della determinazione della base pensionabile di cui all'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonche' del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio".

L. 11 luglio 1980, n. 312

7

La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 161, comma 1) che "Per le cessazioni dal servizio successive alla data di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi ai fini della determinazione della base pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificati dagli articoli 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonche' del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio".

Testo vigente dal 13 luglio 1980

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 110/2025

    Questione inammissibile
    17 luglio 2025

    In forza del principio della cosiddetta neutralizzazione della contribuzione nociva, è possibile escludere dal computo del trattamento pensionistico, con riferimento alle diverse tipologie di contributi di volta in volta oggetto di scrutinio, la contribuzione accreditata dopo la maturazione del requisito contributivo minimo, ove produttiva di un depauperamento del trattamento già virtualmente maturato e, dunque, di un effetto irragionevole, in quanto antitetico alla funzione fisiologica dei contributi previdenziali, finalizzati all’incremento della pensione. (Precedenti: S. 224/2022 - mass. 45161; S. 264/1994 - mass. 20858).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per insufficiente ricostruzione del quadro normativo, che compromette l’iter logico–argomentativo delle censure sia sulla rilevanza, sia sulla manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Toscana, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, 38, secondo comma, e 98, primo comma, Cost., dell’art. 3, primo comma, della legge n. 965 del 1965 e dell’art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui, per la liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti degli enti locali, non prevedono la possibilità di neutralizzare i periodi di contribuzione che, aggiungendosi a quelli strettamente necessari ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva minima richiesta ai fini pensionistici, comportano un decremento della quota di trattamento liquidata con il sistema retributivo. La rimettente omette di considerare il chiaro disposto dell’art. 1, comma 243, della legge n. 228 del 2012, il quale, al fine di ottenere un’unica pensione attraverso il meccanismo del cumulo gratuito, impone di utilizzare tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni, così costituendo un autonomo ostacolo all’accoglimento della domanda di neutralizzazione – come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, ugualmente non considerata, nemmeno a fini di un mero distinguishing – rispetto alla regola scandita in materia di totalizzazione, di cui la corrispondente previsione dettata per il cumulo gratuito riproduce la dizione testuale centrale, a esclusione del vincolo del calcolo esclusivamente contributivo. A prescindere dalla decisività o meno di tale profilo di differenza, per invocare l’applicazione del principio di neutralizzazione anche al meccanismo del cumulo gratuito dei periodi assicurativi, sarebbe stato comunque necessario promuovere un’autonoma e distinta questione di legittimità costituzionale sulla disposizione normativa da ultimo citata). (Precedenti: S. 20/2025 - mass. 46672; S. 184/2024 - mass. 46420; S. 177/2024 - mass. 46432; S. 112/2024 - mass. 46247; O. 152/2023 - mass. 45732; S. 173/2018 - mass. 40166; S. 61/1999 - mass. 24521).

    Art. 3 Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro · Art. 43 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 1 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 214/2022

    Questione inammissibile
    20 ottobre 2022

    Sono dichiarate inammissibili, per la richiesta di intervento implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., dell'art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967, che disciplinano il trattamento previdenziale del personale diplomatico assegnato all'estero al momento del collocamento a riposo e, in particolare, la valutazione dell'indennità di posizione ai fini pensionistici, nella specie computata nella misura minima. Le censure vertono sulla determinazione della base pensionabile, che si interseca con la disciplina delle singole componenti della retribuzione, come l'indennità di servizio all'estero, e si iscrive in un quadro devoluto alla contrattazione collettiva. Il superamento delle incongruenze indicate dal rimettente postula un complessivo intervento di armonizzazione, destinato a incidere sia sulla peculiare disciplina retributiva applicabile al personale diplomatico, sia sulla connessa normativa previdenziale, nella ineludibile considerazione dell'unitarietà della carriera diplomatica, della specificità dei ruoli di volta in volta ricoperti nelle diverse sedi dell'amministrazione, della particolarità degli emolumenti corrisposti a chi presti servizio all'estero e in parte valorizzati anche ai fini previdenziali. Si profilano in tal modo soluzioni radicalmente alternative, che non consentono di indirizzare l'intervento correttivo richiesto né di collocarlo entro un perimetro definito, segnato da grandezze già presenti nel sistema normativo e da punti di riferimento univoci. ( Precedente: S. 183/2022 - mass. 44975 ).

    Art. 43 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1980

Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1979 al 13 luglio 1980.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 luglio 1980, n. 312

    La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 161, comma 1) che "Per le cessazioni dal servizio successive alla data di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi ai fini della determinazione della base pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificati dagli articoli 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonche' del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art43 · fonte del testo

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