Art. 181 — Accertamenti sanitari per rinnovazione dell'assegno

Sei mesi prima della scadenza dell'assegno rinnovabile, il titolare e' sottoposto a nuova visita medica. L'invalido che senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica entro un anno dalla convocazione oppure dalla scadenza dell'assegno, se quest'ultimo termine e' piu' favorevole, per ottenere ulteriore trattamento privilegiato deve presentare apposita domanda alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; il nuovo trattamento non potra' decorrere che dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda suddetta. Nel caso previsto dal comma precedente la commissione medica ospedaliera, decorso l'anno, comunica i nominativi dei titolari di assegno rinnovabile, che non si sono presentati a visita, alla competente direzione provinciale del tesoro, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art181 · fonte del testo

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