Art. 86 — Sussistenza e cessazione delle condizioni previste

Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di riversibilita' devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato. Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di riversibilita' e' revocata. La stessa norma si applica nel caso in cui cessi lo stato di bisogno della vedova in godimento dell'assegno alimentare. La disposizione del primo comma si applica anche per la mancanza di congiunti di ordine precedente, aventi diritto alla pensione di riversibilita', salvo quanto disposto nel successivo art. 87. ((E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonche' il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori)).

Testo vigente dal 22 maggio 1976

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 110/1987

    Questione infondata
    7 aprile 1987

    La norma che, ai fini della concessione del trattamento di riversibilita` agli orfani di dipendenti pubblici, distingue tra il figlio maggiorenne che sia inabile alla data del decesso del genitore e quello che lo sia divenuto successivamente, non e` irrazionale poiche` il momento in cui devono sussistere i presupposti del beneficio pensionistico e` necessariamente quello stesso in cui il figlo perde il sostegno paterno; ne` puo` ritenersi discriminatoria, rispetto al trattamento degli orfani di guerra, stabilito in modo uniforme senza riguardo all'epoca di insorgenza dell'invalidita`, in ragione di esigenze di ordine naturale ed etico, peculiari della legislazione pensionistica di guerra. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto degli artt. 12, comma secondo e 13 Legge 15 febbraio 1958, n. 46 e dei corrispondenti artt. 82, comma primo e 86, comma primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - S.n. 142/1984.

    Art. 12 Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato · Art. 13 Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato · Art. 82 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 86 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

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  • Sentenza n. 186/1985

    Questione infondata
    28 giugno 1985

    Mentre la pensione di riversibilità ordinaria ha natura retributiva e, in aderenza ad essa, funzione assistenziale, essendo diretta ad assicurare al superstite la continuità del sostentamento che già gravava sul defunto onde correttamente è richiesto un nesso causale tra lo stato di bisogno dell'avente diritto (e che essa è rivolta ad ovviare) e l'evento morte del dante causa, la pensione di guerra,invece, ha natura risarcitoria e la sua riversibilità risponde ad esigenze di ordine naturale ed etico, per cui agli aventi causa del pensionato di guerra deceduto è fatto un trattamento di particolare favore, sicché, correttamente, non si ha riguardo al momento della insorgenza dello stato di bisogno. Non è irrazionale ed ingiustificata, quindi, la diversa disciplina legislativa che tiene conto di queste differenziazioni. (Manifesta infondatezza, essendo già stata decisa nel senso della non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 86, primo comma, e 87, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata sotto il profilo che dette disposizioni, prevedendo che il requisito della nullatenenza, richiesto per il conseguimento della pensione ordinaria di reversibilità, deve sussistere al momento della morte del lavoratore o del pensionato, comporterebbero una disparità di trattamento rispetto alla riversibilità delle pensioni di guerra per le quali tale requisito può sorgere in qualsiasi momento, successivo alla morte del dante causa ed a distanza anche di anni). - v., in senso conforme, S. nn. 7 e 8/1980; 142/1984.

    Art. 86 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 87 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 85 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

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  • Sentenza n. 142/1984

    Questione infondata
    16 maggio 1984

    L'art. 86, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nel prescrivere che le condizioni necessarie ai fini della erogazione della pensione di riversibilità agli orfani maggiorenni (convivenza a carico, nullatenenza, inabilità a lavoro proficuo o età superiore ai sessant'anni) debbano sussistere al momento della morte del dante causa (dipendente o pensionato statale), è intrisecamente razionale e non viola il principio di eguaglianza in riferimento alla diversa previsione valida per l'analoga ipotesi ove si tratti di pensione di guerra. Invero il trattamento di riversibilità presuppone un nesso causale fra lo stato di bisogno del figlio inabile (e non abbiente) e l'evento morte del genitore ed alla base della citata disposizione sta l'evidente esigenza di provvedere immediatamente alle necessità di chi, pur maggiorenne, gravava sul genitore defunto per effetto della suddetta condizione, talché il momento in cui devono sussistere gli estremi del beneficio pensionistico è necessariamente quello stesso in cui il figlio perde il sostegno paterno, restando escluso che tale criterio di ordine temporale abbia introdotto irrazionali discriminazioni nella cerchia degli orfani maggiorenni; e, per altro verso, il regime delle pensioni di guerra e quello delle pensioni ordinarie sono reciprocamente eterogenei ed autonomi così da non poter costituire, l'uno per l'altro, termine di raffronto ai fini della verifica di osservanza del principio di eguaglianza. - V. S. nn. 7/1980 e 8/1980; 36/1975 e 37/1975; 113/1968; 147/1971; 55/1980 e 97/1980; 151/1981.

    Art. 86 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 22 maggio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1974 al 22 maggio 1976. 19 parole aggiunte.

… la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentareaggiunto: , nonche' il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art86 · fonte del testo

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