Quando la morte del dipendente e' conseguenza di infermita' o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori restano quelli previsti dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI. Il precedente comma si applica anche per gli eventi anteriori alla cessazione della guerra 1940-45. E' data facolta' agli aventi causa di optare per il trattamento derivante dall'applicazione delle norme contenute negli articoli precedenti di questo titolo. In tal caso le aliquote di cui al primo comma dell'art. 88 si applicano, col minimo del 50 per cento, alla pensione privilegiata diretta di prima categoria. Qualora i fatti di servizio possano dar luogo a trattamento di infortunio, si applicano agli aventi causa le disposizioni dell'art. 65, terzo comma, o dell'art. 66, secondo comma. Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile sia deceduto a causa delle infermita' o e lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento privilegiato. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo, l'applicazione delle norme in materia di pensioni di guerra non puo' avere effetto anteriore al 21 novembre 1967.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 293/1988

    Questione inammissibile
    10 marzo 1988

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), degli artt. 64, primo comma, lett. a) e 67 della legge 18 marzo 1968 n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), 57, primo comma, lett. a), 58, 70 e 8…

    Art. 73 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 64 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 67 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 1 Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art92 · fonte del testo

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