I servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, sono computati a domanda dell'interessato. L'amministrazione, l'ente o l'istituto presso il quale il dipendente ha prestato servizio o e' stato iscritto ai fini di quiescenza corrispondera' allo Stato l'importo dei contributi versati, compresi quelli a carico dell'interessato, in relazione al periodo ammesso al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla e' dovuto dal dipendente. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i servizi ricongiungibili con quelli statali secondo le norme contenute nel successivo titolo VII.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 267/2004

    Questione infondata
    23 luglio 2004

    La natura speciale e di favore dell’istituto della ricongiunzione dei servizi prestati presso differenti soggetti pubblici rispetto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi esclude che i “servizi di ruolo e non di ruolo prestati” dal dipendente possano essere assimilati al periodo di studi universitari già riscattato presso altra gestione previdenziale, con la conseguenza che non è irragionevole il diverso trattamento riservato dal legislatore in riferimento ai periodi di servizio prestati ed ai periodi di studi universitari riscattati. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede, a favore dei dipendenti statali, ove sussistano i requisiti prescritti dall’art. 13 dello stesso decreto, il computo presso la gestione previdenziale statale del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari, già riscattato presso la gestione previdenziale dei dipendenti delle assemblee legislative, degli enti locali territoriali, degli enti parastatali e degli enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. - Sentenza citata n. 113/2001.

    Art. 3 cost. · Art. 12 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art12 · fonte del testo

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