Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, puo' presentare la domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 145 oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di eta' previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza. Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione. Nel caso di decesso in servizio del dipendente, anche se incorso nella decadenza di cui al primo comma, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dell'invito dell'ufficio.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 126/1992

    Questione infondata
    25 marzo 1992

    Questione già dichiarata infondata. - S. n. 197/1987.

    Art. 6 Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 147 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

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  • Sentenza n. 197/1987

    Questione infondata
    25 maggio 1987

    Stante la diversa natura e struttura del diritto al riscatto di servizi pregressi e del diritto a pensione, non da` luogo a violazione del principio di eguaglianza - a fronte dell'imprescrittibilita` del diritto a pensione - la prevista decadenza del diritto a riscatto, come nell'ipotesi disciplinata dall'art. 147 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Neppure puo` instaurarsi raffronto, ex art. 3 Cost., per difetto di omogeneita` di situazioni, fra il regime di decadenza dal diritto al riscatto e l'intangibilita` del diritto a pensione per i dipendenti destituiti a seguito di condanna penale o colpiti dalle piu` gravi sanzioni disciplinari (l. n. 424/1966). Mentre, considerate la finalita` del limite (temporale) posto all'esercizio del diritto di riscatto, nonche` la congruita` del termine, non possono dirsi violati gli artt. 36 e 38, ove si consideri che l'esercizio di ogni diritto, anche se costituzionalmente garantito, puo` essere dalla legge regolato e sottoposto a limiti, sempre che cio` sia compatibile con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traduca comunque nella esclusione dell'effettiva possibilita` dell'esercizio suddetto. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per il quale, in caso di cessazione dal servizio del dipendente pubblico prima di due anni dal raggiungimento del limite di eta`, la domanda di riscatto di servizi e periodi valutabili a fini pensionistici deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione). - S. n. 203/1985.

    Art. 147 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 203/1985

    Questione infondata
    15 luglio 1985

    Il diritto alla pensione, pur consistendo in prestazioni periodiche di denaro, è considerato dalla vigente normativa come situazione finale e sottratta, quindi, alla conseguenza negativa astrattamente collegabile all'inerzia del titolare, in ragione delle esigenze di certezza e di stabilità connesse alla sua funzione, attinente alla sopravvivenza della persona. A tali esigenze non contraddice il fatto che le vicende volte a determinare i presupposti di coesistenza quantitativa o addirittura di esistenza del diritto alla pensione si svolgono entro dati limiti temporali, ne' che l'azionamento di tali vicende sia rimesso alla iniziativa dell'interessato, che si pone come esercizio di un distinto diritto strumentale, e che questo sia sottoposto a termine a pena di decadenza. Quindi, non è irrazionale che, mentre il diritto a pensione è imprescrittibile, il diritto al riscatto del periodo pre-ruolo sia assoggettato ad un termine di decadenza ne', dovendosi considerare i due diritti come ontologicamente diversi ed assoggettabili ad una differente disciplina, sussiste la violazione del principio di uguaglianza in relazione al fatto che la legge abbia sancito l'intangibilità del diritto a pensione per i dipendenti destituiti a seguito di condanna penale o colpiti dalle più gravi sanzioni disciplinari (l. 8 giugno 1966, n. 424). (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, primo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in parte qua, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione).

    Art. 147 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art147 · fonte del testo

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