Mentre la pensione di riversibilità ordinaria ha natura retributiva e, in aderenza ad essa, funzione assistenziale, essendo diretta ad assicurare al superstite la continuità del sostentamento che già gravava sul defunto onde correttamente è richiesto un nesso causale tra lo stato di bisogno dell'avente diritto (e che essa è rivolta ad ovviare) e l'evento morte del dante causa, la pensione di guerra,invece, ha natura risarcitoria e la sua riversibilità risponde ad esigenze di ordine naturale ed etico, per cui agli aventi causa del pensionato di guerra deceduto è fatto un trattamento di particolare favore, sicché, correttamente, non si ha riguardo al momento della insorgenza dello stato di bisogno. Non è irrazionale ed ingiustificata, quindi, la diversa disciplina legislativa che tiene conto di queste differenziazioni. (Manifesta infondatezza, essendo già stata decisa nel senso della non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 86, primo comma, e 87, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata sotto il profilo che dette disposizioni, prevedendo che il requisito della nullatenenza, richiesto per il conseguimento della pensione ordinaria di reversibilità, deve sussistere al momento della morte del lavoratore o del pensionato, comporterebbero una disparità di trattamento rispetto alla riversibilità delle pensioni di guerra per le quali tale requisito può sorgere in qualsiasi momento, successivo alla morte del dante causa ed a distanza anche di anni). - v., in senso conforme, S. nn. 7 e 8/1980; 142/1984.
Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 86 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 87 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato