Gli operai nominati in ruolo anteriormente al 1 luglio 1956 sono iscritti all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e i relativi contributi sono assunti interamente a carico dello Stato. Lo Stato subentra nei diritti dei predetti operai e dei loro aventi causa alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per i servizi resi dal 1 gennaio 1926 con iscrizione all'assicurazione predetta, che sono valutati anche per la pensione statale. Per gli operai in servizio al 1 luglio 1956, che anteriormente alla data stessa abbiano acquisito il diritto alla pensione di invalidita', di vecchiaia o per i superstiti, il disposto del precedente comma si applica a partire dalla data di cessazione dal servizio. Gli operai di cui al precedente comma che, alla data del 30 aprile 1952, si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di invalidita' e vecchiaia, salvo il requisito dell'eta', hanno diritto, quando siano in possesso anche di tale requisito, alla pensione sopracitata per la parte assicurativa gia' costituita alla data del 30 aprile 1952, ferma restando l'applicazione del terzo comma. Il secondo comma non e' applicabile agli operai che, alla data del 1 luglio 1956, erano titolari di pensione privilegiata. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche agli operai che abbiano ottenuto od ottengano la nomina o il passaggio ad impiego civile o militare, e ai loro aventi causa.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 71/1977

    Questione infondata
    20 aprile 1977

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 129 secondo e terzo comma del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto analoga questione è stata già dichiarata infondata con sentenza n. 144 del 1976 e nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono nuovi profili rispetto a quelli già esaminati dalla Corte nella citata sentenza.

    Art. 3 cost. · Art. 129 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 144/1976

    Questione infondata
    22 giugno 1976

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in relazione all'art. 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordi…

    Art. 3 cost. · Art. 129 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 20 Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art129 · fonte del testo

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