Art. 97 — Sospensione della tredicesima mensilità e dell'assegno di caroviveri

Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche se svolgano attivita' lucrativa, non competono la tredicesima mensilita' e l'assegno di caroviveri per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita. 31 Qualora, pero', l'importo della tredicesima mensilita' relativa alla pensione, compreso l'assegno di caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilita' dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, spetta la tredicesima mensilita' della pensione in misura pari alla differenza tra i due importi predetti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

31

La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 27 maggio 1992, n.232 (in G.U. 1a s.s. 03/06/1992, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo 99, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima mensilita'"

Testo vigente dal 4 giugno 1992

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 232/1992

    Ha colpito questo articolo
    27 maggio 1992

    Come la Corte ha già affermato, in caso di concorso della pensione con altra prestazione retribuita, è ragionevole che il legislatore tenga conto della maggiorazione di compenso derivante al pensionato a seguito della nuova attività e, dunque, non è di per sé illegittima l'eventuale riduzione del trattamento pensionistico complessivo: tuttavia, tale riduzione può essere giustificata e risultare quindi compatibile col principio stabilito dall'art. 36, primo comma, della Costituzione, soltanto se è correlata ad una retribuzione della nuova attività, tale che ne giustifichi la misura; mentre, per converso, risulta irragionevole che sia disposta la decurtazione del trattamento complessivo senza che venga stabilito il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, oltre il quale la decurtazione diventa operante. Ne consegue che viola l'art. 36, primo comma, della Costituzione, e pertanto va dichiarato costituzionalmente illegittimo, l'art. 97, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui dispone che al titolare di pensione o di assegno rinnovabile, che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici non compete la tredicesima mensilità per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita, senza determinare la misura della retribuzione, oltre la quale la tredicesima mensilità non compete. La determinazione di tale misura e delle connesse statuizioni, ivi compresa quella concernente la decorrenza, spetta al legislatore e deve attuarsi in modo da salvaguardare il richiamato precetto dell'art. 36, primo comma, della Costituzione. - Con analoghe decisioni, in base allo stesso principio: S. nn. 566/1989, 204/1992.

    Art. 97 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 giugno 1992

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1974 al 4 giugno 1992.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 27 maggio 1992, n.232 (in G.U. 1a s.s. 03/06/1992, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo 99, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima mensilita'"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art97 · fonte del testo

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