Come la Corte ha già affermato, l'aver differenziato tra impiego civile e impiego militare, la disciplina del riscatto, a fini pensionistici, di periodi di studio - stabilendo l'onerosità di tale riscatto solo per gli impiegati civili - costituisce frutto di una scelta rientrante nella discrezionalità che spetta al legislatore in materia, certamente non irragionevole. Pertanto, dato che, a seguito della riforma adottata con l. n. 121 del 1981 (art. 23), il personale di pubblica sicurezza è stato inquadrato nella categoria dei dipendenti civili dello Stato, con tutte le conseguenze, in relazione alla disciplina dei singoli istituti che la modifica dello stato giuridico comporta, e che, per quanto riguarda in particolare gli ufficiali medici, non vale addurre ne' affinità o analogie di funzioni rispetto ai medici militari ne' l'inferiorità del limite di età pensionabile rispetto al personale civile, ormai elevato al compimento del sessantacinquesimo anno di età (v. art. 33, ult. co., d.P.R. n. 338 del 1982), è da escludersi che gli impugnati artt. 13 e 32, d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui non prevedono in favore dei suddetti ufficiali medici della polizia di Stato il computo gratuito, ai fini di pensione, del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea, si pongano in contrasto con gli invocati parametri. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32, d.P. R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.). - O. n. 847/1988. red.: A.M. Marini
Art. 13 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 32 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.