Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi. Si computano altresi' gli anni corrispondenti al corso di studi universitari, di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo o per l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 270/2022

    Questione infondata
    30 dicembre 2022

    La violazione del principio di eguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. ( Precedente: S. 165/2020 - mass. 43304 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Puglia, in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che non prevede, per i funzionari della Polizia di Stato, il computo gratuito a fini pensionistici degli anni di durata legale del corso di laurea richiesto per l'accesso alle rispettive carriere, previsto invece per gli ufficiali dei corpi militari dello Stato. La norma censurata - nel dettare per i militari una peculiare disciplina, che diverge in modo significativo e più favorevole da quella parallela per gli impiegati civili - non è irragionevole, né viola il principio di eguaglianza. Il carattere spiccatamente derogatorio ed eccezionale della disposizione osta infatti, di per sé, alla possibilità di invocarla quale tertium comparationis e le situazioni non sono assimilabili, poiché, ancora oggi, persiste la diversità del complessivo assetto ordinamentale tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e quelle a ordinamento militare. ( Precedenti: S. 225/2014 - mass. 38117; S. 273/2011 - mass. 35867; S. 131/2009 - mass. 33422 ).

    Art. 13 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 32 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

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  • Ordinanza n. 168/1995

    Questione infondata
    16 maggio 1995

    Come la Corte ha già affermato, l'aver differenziato tra impiego civile e impiego militare, la disciplina del riscatto, a fini pensionistici, di periodi di studio - stabilendo l'onerosità di tale riscatto solo per gli impiegati civili - costituisce frutto di una scelta rientrante nella discrezionalità che spetta al legislatore in materia, certamente non irragionevole. Pertanto, dato che, a seguito della riforma adottata con l. n. 121 del 1981 (art. 23), il personale di pubblica sicurezza è stato inquadrato nella categoria dei dipendenti civili dello Stato, con tutte le conseguenze, in relazione alla disciplina dei singoli istituti che la modifica dello stato giuridico comporta, e che, per quanto riguarda in particolare gli ufficiali medici, non vale addurre ne' affinità o analogie di funzioni rispetto ai medici militari ne' l'inferiorità del limite di età pensionabile rispetto al personale civile, ormai elevato al compimento del sessantacinquesimo anno di età (v. art. 33, ult. co., d.P.R. n. 338 del 1982), è da escludersi che gli impugnati artt. 13 e 32, d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui non prevedono in favore dei suddetti ufficiali medici della polizia di Stato il computo gratuito, ai fini di pensione, del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea, si pongano in contrasto con gli invocati parametri. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32, d.P. R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.). - O. n. 847/1988. red.: A.M. Marini

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art32 · fonte del testo

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