Ai fini del diritto alla pensione di riversibilita', gli orfani maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza. Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue. 16 L'accertamento delle condizioni previste dal precedente comma e' effettuato dall'amministrazione trasmettendo ai competenti uffici finanziari la dichiarazione resa dall'interessato sulla sussistenza delle condizioni medesime. Nel caso di morte del pensionato residente all'estero, il diritto alla pensione di riversibilita' spettante ai familiari suindicati e' subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle previste dal secondo comma, accertabili, ove occorra, mediante dichiarazione delle competenti autorita' consolari. Per la definizione delle situazioni anteriori al 1 gennaio 1974 si considera nullatenente chi non era assoggettabile, secondo le leggi allora vigenti, all'imposta complementare.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 febbraio 1986, n.41

16

La L. 28 febbraio 1986, n.41 ha disposto (con l'art. 24, comma 6) che "A partire dall'anno 1986 il limite di reddito previsto per la concessione della pensione di reversibilita' a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro, stabilito dal secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' quello previsto per la concessione delle pensioni agli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dal comma quarto dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari."

Testo vigente dal 28 febbraio 1986

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 405/1993

    Questione infondata
    18 novembre 1993

    La diversità di natura della pensione di guerra rispetto alla pensione ordinaria si riflette sulla funzione del limite di reddito cui è subordinata nell'uno e nell'altro istituto la riversibilità della pensione. La riversibilità della pensione ordinaria agli orfani maggiorenni conserva infatti parzialmente a questa categoria di superstiti la pensione, di cui in vita del titolare già beneficiavano indirettamente, come forma di assistenza nel senso dell'art. 38, primo comma, Cost.. La riversibilità della pensione di guerra, che essenzialmente ha carattere risarcitorio, adempie invece solo indirettamente una funzione assistenziale, senza perciò essere strettamente subordinata alla condizione di indigenza, il riferimento alle condizioni economiche del richiedente nei casi di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978 fondandosi piuttosto su una valutazione correlata alla politica di bilancio e ai criteri di allocazione della spesa pubblica. Di conseguenza, poiché la determinazione del limite di reddito per la riversibilità della pensione di guerra, in rapporto al limite previsto per la riversibilità della pensione ordinaria, rientra nella discrezionalità del legislatore, una disuguaglianza di disciplina al riguardo non può subire censure di irrazionalità fino a quando non assuma proporzioni manifestamente eccessive. Il che non può dirsi avvenuto per non essersi considerato sussistente nell'impugnato art. 85 del d.P.R. n. 1092 del 1973 - come lamentato nel caso del giudice 'a quò - il requisito della nullatenenza richiesto per la riversibilità delle pensioni ordinarie, al verificarsi delle stesse condizioni di reddito (limite di L. 2.400.000) stabilite dall'art. 70 del citato d.P.R. n. 915 del 1978. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 85, secondo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973. n. 1092, 'in parte qua'). - Sulla pensione di guerra come "atto risarcitorio" v. sent. n. 133/1972; sulla esclusione, in generale, della confrontabilità, ai fini dell'art. 3 Cost., della disciplina delle pensioni ordinarie con quella delle pensioni di guerra, v. sent. n. 186/1985.

    Art. 85 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 186/1985

    Questione infondata
    28 giugno 1985

    Allorché le fattispecie esaminate dal giudice a quo si riferiscano ad un'epoca in cui il trattamento della pensione ordinaria di riversibilità era identico a quello della pensione di riversibilità di guerra, essendosi la diversità cominciata a verificare per effetto del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (mentre in precedenza era stata eliminata la disparità di trattamento stabilendosi che anche per le pensioni ordinarie di riversibilità doveva ritenersi prevista la non assoggettabilità del reddito all'imposta complementare), ovvero a fattispecie in cui la pensione ordinaria di riversibilità non sia stata negata per difetto del requisito della nullatenenza, non può sussistere alcuna violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma secondo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento tra pensione ordinaria di riversibilità e pensione di riversibilità di guerra, per quanto riguarda il requisito della nullatenenza, essendo il diritto a quest'ultima attribuito ancorché si goda un reddito maggiore di quello richiesto per avere diritto alla pensione ordinaria di riversibilità). - S. n. 133/1972, che eliminò la disparità di trattamento introdotta dall'art. 9 della legge n. 318 del 1967.

    Art. 86 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 87 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 85 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 1986

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1974 al 28 febbraio 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 febbraio 1986, n.41

    La L. 28 febbraio 1986, n.41 ha disposto (con l'art. 24, comma 6) che "A partire dall'anno 1986 il limite di reddito previsto per la concessione della pensione di reversibilita' a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro, stabilito dal secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' quello previsto per la concessione delle pensioni agli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dal comma quarto dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art85 · fonte del testo

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