Art. 115 — Rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti che concorrono alla ricongiunzione

Se in seguito al transito, con o senza soluzione di continuita', dal servizio statale a quello di altro ente di cui all'art. 113, comma primo, debba farsi luogo alla ricongiunzione dei servizi, lo Stato determina la pensione spettante al proprio dipendente alla data di inizio del nuovo rapporto, considerando tutti i servizi valutabili, anche mediante ricongiunzione, anteriormente resi. L'importo della suddetta pensione, con esclusione degli assegni accessori, e' corrisposto in valore capitale all'ente presso il quale il dipendente ha assunto servizio ovvero all'istituto al quale il dipendente stesso viene iscritto ai fini di quiescenza. Per la determinazione del valore capitale si applicano i coefficienti di cui alla tabella I allegata alla legge 22 giugno 1954, n. 523, tenendo conto dell'eta' dell'interessato all'atto dell'assunzione del nuovo servizio. Se al dipendente spetti, anziche' la pensione, l'indennita' per una volta tanto, lo Stato ne versa l'importo all'ente o all'istituto di cui al secondo comma. Nel caso in cui sia stata gia' costituita la posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, si applica l'art. 127. Ove non spetti neppure l'indennita' per una volta tanto, lo Stato versa all'ente o all'istituto suddetti un importo corrispondente a tanti dodicesimi dell'indennita' minima prevista quanti sono i mesi computabili, trascurando le frazioni di mese. Per il personale che transita o sia transitato da uno degli enti di cui al primo comma dell'art. 113 pendenze dello Stato, l'ente di provenienza o l'istituto di previdenza cui l'interessato era iscritto liquida il trattamento di quiescenza secondo il proprio ordinamento e ne versa l'importo allo Stato, con applicazione delle norme contenute nei commi precedenti. Le amministrazioni statali e gli istituti di previdenza possono consentire che il valore in capitale della pensione a carico di enti locali sia corrisposto, anziche' in unica soluzione, mediante pagamento di corrispondenti rate annuali posticipate costanti, non superiori a dodici, comprensive degli interessi al saggio del 4,25 per cento.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art115 · fonte del testo

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