I periodi di servizio reso allo Stato, che abbiano determinato o concorso a determinare il trattamento pensionistico derivante da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o a fondi sostitutivi o integrativi di essa oppure derivante da iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza, non sono computabili ai fini del trattamento di quiescenza statale, neppure mediante riscatto. Non sono riscattabili ne' altrimenti computabili, ai fini del trattamento di quiescenza, i servizi relativi a incarichi conferiti ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ovvero ai sensi di analoghe disposizioni, anche se detti servizi siano assistiti da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o ad altri fondi.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 41, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art41 · fonte del testo

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