Art. 166 — Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2001, n.461.
Abrogato dal 22 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2001, n.461.
Abrogato dal 22 gennaio 2002
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 1994 al 22 gennaio 2002. 323 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Sulla dipendenza delle infermita' contratte o delle lesioni riportate dal dipendente ovvero sulle cause della sua morte esprime il proprio parere, nei casi previsti, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Detto comitato e' composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e da un numero di membri stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I componenti devono appartenere alle seguenti categorie di personale anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di consigliere di appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, funzionari del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata; ufficiali generali e superiori medici. Alle sedute prende anche parte, con voto deliberativo, un funzionario con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata, della amministrazione presso la quale il dipendente prestava servizio. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Durante l'incarico i componenti in attivita' di servizio continuano, ad eccezione del presidente, ad esercitare le loro normali funzioni. E' in facolta' del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidare le funzioni di vice presidente del Comitato a non oltre due membri di esso scelti tra i magistrati della Corte di cassazione e tra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quella di consigliere. Il comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilita' della adunanza plenaria, funziona suddiviso in piu' sezioni composte dal presidente e da cinque membri dei quali almeno due magistrati e un ufficiale medico o un funzionario medico della Polizia di Stato. Alla costituzione delle sezioni provvede il presidente del comitato. Le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate a magistrati della Corte dei conti o a funzionari dell'amministrazione dello Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art166 · fonte del testo
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