La vedova del dipendente statale deceduto in attivita' di servizio dopo aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di riversibilita'; se il dipendente era un militare in servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purche' il dante causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo. La vedova del pensionato ha diritto alla pensione di riversibilita' purche' il matrimonio sia anteriore alla cessazione dal servizio o sia stato contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di eta' ovvero se dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o se con il matrimonio siano stati legittimati figli naturali. La pensione di riversibilita' spetta anche alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni. 5 21a 22 26a La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per sua colpa; in tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, e' corrisposto alla vedova un assegno alimentare. 36 Alla vedova del dipendente statale, civile o militare, deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato l'anzianita' di cui al primo comma, spetta un'indennita' per una volta tanto. In caso di decesso della moglie dipendente civile o pensionata, la pensione spetta al vedovo quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie e abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i cinquanta anni di eta'. Qualora sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente quarto comma. 10 36 La pensione di riversibilita' e l'assegno alimentare previsti dal presente articolo si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze. Sono salve le disposizioni dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898.

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

5

La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-6 dicembre 1979, n.139 (in G.U. 1a S.S. 12/12/1979, n.338) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in relazione al disposto dell'art. 32 della legge 22 novembre 1975, n. 168, del comma 3 dell'art. 81, "in quanto non consente la deroga al requisito che il matrimonio contratto dal pensionato sia durato almeno due anni", introdotta dall'art. 32 "per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975".

Corte costituzionale

10

La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 18 luglio 1984, n.214 (in G.U. 1a S.S. 25/07/1984, n.204) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 6 dell'art. 81, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), "nella parte in cui stabilisce che per il conferimento della pensione di riversibilita' al vedovo di una dipendente o pensionata statale occorre che il vedovo sia inabile a proficuo lavoro e vivesse a carico della moglie."

Corte Costituzionale

21a

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 aprile-5 maggio 1988, n. 502 (in G.U. 1a s.s. 11/05/1988, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui - nei casi di impossibilita' a contrarre nuove nozze per l'esistenza di precedente vincolo - non consente, per i matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al requisito della differenza di eta' tra i coniugi non superiore ai venticinque anni."

Corte costituzionale

22

La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 31 maggio 1988, n.587 (in G.U. 1a S.S. 08/06/1988, n.587) ha dichiarato l'illegittimita' Costituzionale, a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, del comma 3 dell'art. 81, t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) "limitatamente alle parole "e che la differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni"".

Corte costituzionale

26a

La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 marzo 1990, n. 123 (in G.U. 1a s.s. 21/3/1990, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole "a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni".

Corte costituzionale

36

La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 30 luglio 1997, n.284 (in G.U. 1a s.s. 06/08/1997, n.32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4 dell'art. 81, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilita' in favore della vedova, alla quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato, allorche' a questa spettasse il diritto agli alimenti da parte del coniuge poi deceduto". Ha dichiarato, inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del comma 6, ultima proposizione, dell'art. 81, del medesimo d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, "che estende l'applicabilita' del quarto comma anche al marito al quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato".

Testo vigente dal 7 agosto 1997

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 284/1997

    Ha colpito questo articolo
    30 luglio 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), <<nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilità in favore della vedova, alla quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato, allorché a questa spettasse il diritto agli alimenti da parte del coniuge poi deceduto>>, in quanto - premesso che <<il trattamento di riversibilità ha la funzione di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che il titolare della pensione era obbligato a fornire al coniuge>> - <<il relativo diritto spetta al coniuge superstite, per colpa del quale è stata pronunziata (o al quale è stata addebitata) la separazione, quando egli avesse diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto>> (cfr. S. n. 450/1989). Peraltro, tale presupposto, che è indice dello stato di bisogno del coniuge titolare dell'assegno, pone la normativa sulla separazione in sintonia con quella sul divorzio e segna il limite della pretesa economica dell'avente diritto (v. S. n. 777/1988). Conseguentemente, deve altresì essere dichiarata costituzionalmente illegittima, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'ultima proposizione del sesto comma del medesimo art. 81, che estende l'applicabilità del quarto comma anche al marito separato per colpa con sentenza passata in giudicato. - In un primo tempo, la Corte, con la S. n. 14/1980, aveva ritenuto l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che sanciva il divieto di fruire della pensione di riversibilità per il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato. Tale divieto trovava giustificazione - secondo quanto si legge nella motivazione della predetta sentenza - soprattutto nella disaffezione ed estraneità del coniuge superstite rispetto al coniuge defunto, al quale non era stata addebitata la colpa della separazione. - Un diverso orientamento si afferma, a partire dalla S. n. 286/1987, nella quale la Corte è pervenuta alla conclusione che il divieto apparisse ormai ingiustificato, ed ha ritenuto illegittime "due norme relative a lavoratori del settore privato che impedivano al coniuge separato per colpa di conseguire la pensione di riversibilità". Tale nuovo orientamento è stato ribadito con le S. nn. 1009/1988 e 450/1989 e, più di recente, con la S. n. 346/1993. red.: G. Leo

    Art. 81 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 123/1990

    Ha colpito questo articolo
    16 marzo 1990

    La norma che, in caso di matrimonio del pensionato statale ultrasessantacinquenne, subordina il trattamento di riversibilità del coniuge alla durata almeno biennale del rapporto, è irrazionale in quanto presuppone che il coniugio in età avanzata abbia normalmente fini abnormi o fraudolenti, laddove - nella società attuale - esso tende alla dimensione di rimedio alla solitudine individuale e fonte di reciproco conforto. È perciò incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. (assorbita ogni altra censura) - l'art. 81, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, limitatamente alle parole "a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni".

    Art. 81 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 6 Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro · Art. 10 Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto"

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 587/1988

    Ha colpito questo articolo
    31 maggio 1988

    PENSIONI - RIVERSIBILITÀ. Va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale (art.27 L. 11 marzo 1953 n.87, art.27) l'art. 81, terzo comma, t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, limitatamente alle parole "e che la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni".

    Art. 10 Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto" · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 81 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 6 Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 7 agosto 1997

Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1990 al 7 agosto 1997.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 30 luglio 1997, n.284 (in G.U. 1a s.s. 06/08/1997, n.32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4 dell'art. 81, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilita' in favore della vedova, alla quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato, allorche' a questa spettasse il diritto agli alimenti da parte del coniuge poi deceduto". Ha dichiarato, inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del comma 6, ultima proposizione, dell'art. 81, del medesimo d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, "che estende l'applicabilita' del quarto comma anche al marito al quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art81 · fonte del testo

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