Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una indennita' integrativa speciale, determinata ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro applicando su una base fissa di L. 32.000 la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che li considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione si trascurano le frazioni della unita' fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. In ogni caso l'indennita' suddetta non potra' ridursi se lo scarto tra la nuova effettiva percentuale di variazione dell'indice e quella arrotondata che ha determinato la misura in atto dell'indennita' stessa non raggiunga l'unita'. Per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati si intende la media aritmetica dei rispettivi indici mensili accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio. Al titolare di piu' pensioni o assegni l'indennita' integrativa speciale compete a un solo titolo. 32 Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, spetta una sola indennita' integrativa speciale, da ripartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi. L'indennita' integrativa speciale non e' cedibile ne pignorabile ne' sequestrabile. La corresponsione della suddetta indennita' e' sospesa nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attivita' lucrativa. 26 L'indennita' integrativa speciale e' dovuta anche alla vedova o al vedovo titolari di assegno alimentare, nella stessa percentuale prevista per detto assegno dal penultimo comma dell'art. 88. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 MARZO 1985, N.82. 28

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

26

La Corte costituzionale con sentenza 13 - 22 dicembre 1989, n. 566 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989, n.52) ha dichiarato l'illegittimita' del comma 5 dell'art. 99 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

Corte costituzionale

28

La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-2 marzo 1991, n.96 (in G.U. 1a s.s. 06/03/1991, n.10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma del presente art. 99 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

Corte costituzionale

32

La Corte costituzionale, con sentenza 29 - 31 dicembre 1993, n.494 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1994, n.1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2, dell'art. 99, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".

Testo vigente dal 6 gennaio 1994

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 494/1993

    Ha colpito questo articolo
    31 dicembre 1993

    Le 'rationes decidendì poste a fondamento della sent. n. 172 del 1991 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nella parte in cui non prevede che, così come stabilito per il titolare di pensione che presti opera retribuita alle dipendenze di terzi, anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti) e della sent. n. 307 del 1993 (recante identica declaratoria di illegittimità, ma con riguardo all'art. 16 della l. 20 ottobre 1982, n. 773, in tema di previdenza per i geometri) ricorrono interamente anche con riguardo all'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1992 (testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), secondo cui "al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a un solo titolo". Anche tale norma, pertanto, è costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 36 Cost., nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. - V. anche S. n. 566/1989.

    Art. 99 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 96/1991

    Ha colpito questo articolo
    2 marzo 1991

    L'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, a parità di requisiti e di contribuzione, deve essere identico per ogni pubblico dipendente in relazione al momento in cui è collocato a riposo, ne' deve influire sulla sua misura complessiva la località di residenza. L'art. 99, ult. c., l. 29 dicembre 1973 n.1092, quindi, limitatamente, a seguito dell'entrata in vigore della l. 7 marzo 1985 n. 82, ai ratei maturati posteriormente al 1 gennaio 1984, col disporre che l'indennità integrativa speciale non compete ai dipendenti statali in pensione " nel caso che il trattamento di quiescenza sia riscosso all'estero", introduce un elemento discriminatorio ed irrazionale rispetto agli altri pensionati: in quanto l'inflazione che si produce in ciascun paese influisce normalmente sul corso dei cambi e il valore monetario in lire italiane non resta immutato per chi risiede all'estero. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 99, ultimo comma, legge 29 dicembre 1973 n. 1092, in riferimento all'art. 3 Cost., restando assorbiti gli altri parametri costituzionali indicati dall'autorità remittente.

    Art. 99 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 566/1989

    Ha colpito questo articolo
    22 dicembre 1989

    La situazione giuridica del pubblico dipendente in servizio attivo, che sia chiamato ad assumere incarichi per i quali siano previste particolari forme retributive, distinte dallo stipendio, non è comparabile con quella del pubblico dipendente in quiescenza, il quale svolga una nuova attività lavorativa dopo il collocamento in pensione, stante la completa differenza dei rispettivi 'status' determinata dal carattere di esclusività della prestazione lavorativa del primo. Non è, pertanto, censurabile, sotto il profilo dell'art. 3 Cost., il diverso trattamento derivante dall'art. 99, comma quinto, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, che - nel caso in cui il pensionato statale presti lavoro retribuito in favore dello Stato o enti pubblici - prevede la sospensione della corresponsione dell'indennità integrativa speciale compresa nel trattamento pensionistico.

    Art. 99 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1991 al 6 gennaio 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 29 - 31 dicembre 1993, n.494 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1994, n.1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2, dell'art. 99, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art99 · fonte del testo

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