Art. 122 — Servizi resi, con polizza assicurativa, presso istituti di istruzione

La disposizione del primo comma dell'art. 121 si applica anche nei casi di servizi prestati presso istituti non statali di istruzione, con polizza assicurativa. Il trattamento di quiescenza, sulla base della totalita' dei servizi resi presso detti istituti e presso lo Stato, e' liquidato secondo le norme relative ai dipendenti statali. Per la ripartizione dell'onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo comma. Gli istituti di istruzione hanno diritto di rivalsa nei confronti degli interessati.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art122 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari