Art. 56 — Ufficiali nella riserva o in congedo assoluto
Articolo abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n.66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n.66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1974 al 9 ottobre 2010. 131 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'ufficiale cessato dal servizio permanente per eta' o per invalidita' e collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo suddetto. Analogo diritto spetta al termine del periodo di cui al comma precedente, in relazione alla minore durata della permanenza in ausiliaria, all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto dalla categoria dell'ausiliaria in applicazione degli articoli 51 e 56 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art56 · fonte del testo
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