Se al dipendente di cui al primo comma dell'art. 81 o al pensionato non sopravvivono il coniuge ne' figli o affiliati ovvero se tali congiunti non hanno diritto alla pensione di riversibilita', questa spetta al padre o, in mancanza, alla madre, purche' siano inabili a proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta anni nonche' nullatenenti e a carico del dipendente o del pensionato. In mancanza dei genitori legittimi o che abbiano legittimato il dante causa, la pensione spetta, nell'ordine, agli adottanti, ai genitori naturali, agli affilianti. Alla madre vedova e' equiparata quella che alla data del decesso del figlio viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti. Ove il marito sia il padre del dante causa e possegga i requisiti per conseguire la pensione, questa e' divisa in parti uguali tra i genitori. Quando, ferme restando le altre condizioni la separazione tra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del dante causa, alla madre spetta la meta' della pensione gia' attribuita al padre o che potrebbe a questi spettare. E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze, ove il marito sia inabile a proficuo lavoro.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 29/1989

    Questione infondata
    2 febbraio 1989

    PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI. Nell'ambito dell'indennità 'una tantum', quando il legislatore, lungi dal limitarsi ad una mera esclusione nei confronti di una sola categoria di soggetti, ha posto in essere, all'incontro, una disciplina compiutamente articolata ed omogenea, con uno spiccato rilievo alla composizione familiare tipica, il sistema delineato non risulta in contrasto con precetti costituzionali. (Non fondatezza, in riferimento agli artt.3, 36 e 38 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 l.15 febbraio 1958 n.46 e dell'art.83 d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1092, in quanto non prevedono il diritto dei genitori inidonei o ultrasessantenni, nullatenenti e conviventi a carico del dipendente o del pensionato deceduto, alla riversibilità dell'indennità 'una tantum' ordinaria).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 11 Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art83 · fonte del testo

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