Il militare che abbia contratto infermita' o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio e purche' non gli spetti la pensione normale, a un'indennita' per una volta tanto in misura pari a una o piu' annualita' della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualita', secondo la gravita' della menomazione fisica. 4 E' consentito il cumulo dell'indennita' per una volta tanto con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermita' ascrivibile alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potra' in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermita' classificate alla tabella B fossero state ascritte all'ottava categoria della tabella A.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

4

La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 20 gennaio 1977, n. 48 (in G.U. 1a S.S. 26/01/1977 n.24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, del presente art. 69, limitatamente all'inciso "purche' non gli spetti la pensione normale".

Testo vigente dal 27 gennaio 1977

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 48/1977

    Illegittimità dichiarata
    20 gennaio 1977

    Secondo l'art. 67 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per l'infermità previste nella tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, il militare che ha già diritto a pensione di riposo ed a cui venga altresì riconosciuto il diritto al trattamento privilegiato, consegue una maggiorazione della pensione pari ad un decimo del suo importo. Invece, secondo l'art. 69 del citato D.P.R. n. 1092, nel caso di infermità prevista nella tabella B. allegata alla sopra menzionata legge n. 313, il diritto a pensione di riposo esclude la corresponsione dell'indennità "una tantum" prevista per le infermità stesse dipendenti da fatti di servizio. Poiché la differenza esistente fra le infermità elencate nelle due ricordate tabelle investe sostanzialmente soltanto la gravità delle stesse ma non riguarda altre differenze di natura ontologica, trattandosi in tutti i casi di situazioni patologiche della persona del pubblico dipendente insorte in dipendenza di fatti, di servizio, ne consegue che il legislatore ha attribuito trattamenti diversi a situazioni sostanzialmente omogenee, in ordine alle quali, anzi, egli ha riconosicuto l'esigenza di principio di attribuire un corrispettivo economico collegato con l'esistenza delle malattie elencate tanto nella tabella A che nella tabella B, prevedendo i due trattamenti correlativi differenziati solo nel modo di corresponsione (pensione maggiorata e indennità "una tantum"). La esclusione sancita dall'art. 69 non trova così alcuna razionale giustificazione e la norma relativa deve essere dichiarata illegittima per contrasto con l'art. 3 Cost.

    Art. 69 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 1977

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1974 al 27 gennaio 1977.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 20 gennaio 1977, n. 48 (in G.U. 1a S.S. 26/01/1977 n.24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, del presente art. 69, limitatamente all'inciso "purche' non gli spetti la pensione normale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art69 · fonte del testo

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