Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione:

  • a)che abbiano titolo all'assegno vitalizio di diritto a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti statali, salvo che non optino per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le norme vigenti;
  • b)che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente. La costituzione della posizione anzidetta e' parimenti esclusa qualora, in caso di morte del dipendente in attivita' di servizio, non sussista per i superstiti diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria dell'istituto nazionale della previdenza sociale.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art126 · fonte del testo

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