Art. 107 — Indennità di assistenza e di accompagnamento

[1]((Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, e' accordata d'ufficio una indennita' per le necessita' di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili:

[2]lettera A........................ L. 184.000 lettera A-bis, n. 1.................. L. 162.000 lettera A-bis n. 2, comma secondo, e n. 3....... L. 126.500 lettera A-bis n. 2, comma primo............L. 51.500 lettera B.......................L. 45.000 lettera C.......................L. 40.000 lettera D.......................L. 35.000 lettera E.......................L. 30.000 lettera F.......................L. 25.000 lettera G......................... L. 20.000

[3]I pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle lettere A; A-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3; B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare. In tale ipotesi, l'indennita' di cui al presente articolo e' ridotta di L. 20.000 mensili. Nessuna riduzione e' operata sull'indennita' spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A-bis,n. 1, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare. Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento nella misura di L. 150.000 mensili. L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennita' e' corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido. Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente. Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non e' a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1975, n. 361

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1975

La L. 25 luglio 1975, n. 361, ha disposto (con l'art.7, comma 1) che "I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, nonche' l'aumento dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento previsto dal secondo comma dell'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 - come risulta modificato dal precedente articolo 3, sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1 gennaio 1975".

Testo vigente dal 28 agosto 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 agosto 1975

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1974 al 28 agosto 1975. 178 parole tolte, 271 parole aggiunte in 5 capoversi.

Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E annessa alla legge tolto: 18 marzo 1968 aggiunto: 28 luglio 1971, n. tolto: 313, e' attribuita un'indennita' aggiunto: 585, e' accordata d'ufficio una indennita' per le necessita' di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche … di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. L'indennita' e' tolto: dovuta aggiunto: concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera A........................tolto: . L. 50.500 aggiunto: L. 184.000 lettera A-bistolto: .aggiunto: , n. 1..................tolto: .... L. 45.500 lettera 8......................... L. 41.200 lettera C......................... L. 32.000 lettera D......................... L. 26.800 lettera E......................... L. 21.500 lettera F......................... L. 20.700 lettera G......................... L. 17.400

tolto: L'indennita' e' ridotta come segue per i titolari di pensione o assegno privilegiato, residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:

tolto: lettera A aggiunto: L. 162.000 lettera A-bis n. 2, comma secondo, e n. 3.......tolto: .................. L. 47 aggiunto: L. 126.500 lettera A-bistolto: . aggiunto: n. 2, comma primo............tolto: ..........L. 42aggiunto: L. 51.500 lettera tolto: 8 aggiunto: B.......................tolto: ..L. 38.200aggiunto: L. 45.000 lettera C.......................tolto: ..L. 29aggiunto: L. 40.000 lettera D.......................tolto: ..L. 23.800aggiunto: L. 35.000 lettera E.......................tolto: ..L. 18.500aggiunto: L. 30.000 lettera F.......................tolto: ...L. 7.700aggiunto: L. 25.000 lettera G......................... L. tolto: 14.400 aggiunto: 20.000

tolto: Aiaggiunto: I pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle lettere Atolto: ,aggiunto: ; A-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3tolto: ); B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della tolto: tabella stessa, e' data facolta' della scelta fra l'accompagnatore militare con l'indennita' ridotta prevista dal comma successivo e l'indennita' nella misura intera. In caso di scelta dell'accompagnatore militare aggiunto: succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare. In tale ipotesi, l'indennita' di cui tolto: ai precedenti commi aggiunto: al presente articolo e' ridotta di L. tolto: 14.400 per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di L. 17.400 negli altri casi aggiunto: 20.000 mensili. Nessuna riduzione e' operata sull'indennita' spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A-bis,n. 1, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare. Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento nella misura di L. 150.000 mensili. L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali tolto: od aggiunto: o in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennita' e' corrisposta nella misura di quattro quinti tolto: all'Istituto aggiunto: all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido. tolto: Ai fini dell'applicazione del precedente comma si considerano soltanto le ammissioni disposte dall'Opera aggiunto: Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra tolto: - nell'esercizio della attivita' prevista dalla legge 5 maggio 1961, n. 423 - che dara' comunicazione delle suddette ammissioni aggiunto: o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla direzione provinciale del tolto: tesoro aggiunto: Tesoro che ha in carico la partita di pensioneaggiunto: , agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente. Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non e' a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 luglio 1975, n. 361

    La L. 25 luglio 1975, n. 361, ha disposto (con l'art.7, comma 1) che "I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, nonche' l'aumento dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento previsto dal secondo comma dell'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 - come risulta modificato dal precedente articolo 3, sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1 gennaio 1975".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art107 · fonte del testo

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