Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile competono le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico in ragione di L. 2.500 mensili per ciascuno di detti familiari, secondo le disposizioni in vigore per il personale in servizio. La quota di aggiunta di famiglia non compete per il coniuge considerato a carico del proprio figlio dipendente statale, il quale percepisca per il genitore la quota di aggiunta di famiglia. Al titolare di piu' pensioni o assegni le quote di aggiunta di famiglia spettano una sola volta. La corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e' sospesa nei confronti del pensionato che presti opera retribuita in dipendenza della quale percepisca le quote suddette o gli assegni familiari.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art98 · fonte del testo

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