Nel caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente che per il servizio reso in precedenza abbia conseguito pensione o assegno, normale o di privilegio, ne perde il godimento ed e' tenuto a rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di servizio effettuando la rifusione in unica soluzione oppure ratealmente mediante trattenute sullo stipendio, sulla paga o sulla retribuzione; le trattenute, la cui misura non puo' superare un quinto di detti assegni di attivita', sono operate per un periodo massimo di dieci anni. Il dipendente che abbia conseguito indennita' per una volta tanto e' tenuto a rifonderla in unica soluzione oppure ratealmente mediante la stessa trattenuta di cui al primo comma e, in questo caso, con l'interesse al saggio legale decorrente dalla data di inizio del nuovo rapporto. Le rate di cui ai commi precedenti, non ancora versate alla data della definitiva cessazione dal servizio, vengono recuperate sul nuovo trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilita', con trattenute non superiori al quinto della misura mensile del trattamento stesso. Qualora sia liquidata una nuova indennita' per una volta tanto, il recupero si effettua mediante detrazione dall'indennita' stessa.

Testo vigente dal 9 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art117 · fonte del testo

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