Art. 307 c.p.c. — Estinzione del processo per inattività delle parti

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[1]((Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita nel termine stabilito dall'art. 166, ovvero se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, per motivi autorizzati della legge abbia ordinato la cancellazione della causa del ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 181 e dell'art. 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

[2]Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se per motivi autorizzati dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

[3]Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresi' qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non puo' essere inferiore ad un mese ne' superiore a sei.

[4]L'estinzione opera di diritto, ma, dev'essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa e' dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio se dinanzi a questo venga eccepita)). 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

3

Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949. La L. 29 dicembre 1948, n. 1470, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949". La L. 31 marzo 1949, n. 92, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, gia' sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949". La L. 5 luglio 1949, n. 341, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo".

Testo in vigore dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951

Corte di cassazione

14 pronunce che riguardano l’art. 307 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15599/2026

    21 maggio 2026

    In caso di conflitto negativo di competenza risolto dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 9- bis l. fall., il termine per la riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente decorre sempre dalla comunicazione della relativa ordinanza ai sensi dell'art. 50 c.p.c., anche nel caso in cui, non avendo le parti svolto difese nel giudizio di legittimità, a tale comunicazione abbia provveduto il giudice dichiarato competente; ne consegue che il vizio derivante dal mancato rilievo d'ufficio dell'estinzione conseguente alla tardiva riassunzione del procedimento prefallimentare, non riguardando i presupposti "fondanti", la struttura e il funzionamento del processo, è coperto da giudicato implicito, qualora la sentenza di fallimento non sia stata fatta oggetto di rituale reclamo su tale punto specifico.

    Art. 307 c.p.c. · Art. 9-bis fallimento · Art. 18 fallimento · Art. 50 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 53 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 14226/2026

    14 maggio 2026

    In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo - in quanto difforme dal modello legale dell'art. 295 c.p.c. e non riferibile allo schema di cui all'art. 296 c.p.c. - pur non impugnato tempestivamente mediante regolamento necessario di competenza, il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo ove le parti non ne abbiano richiesto la prosecuzione entro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi, ma, riscontrata l'erroneità della pronuncia dell'ordinanza di sospensione, gli è consentita l'adozione, su istanza di parte o d'ufficio, di un provvedimento recante la fissazione dell'udienza per la prosecuzione della causa.

    Art. 307 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 295 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 14 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14117/2026

    14 maggio 2026

    L'intervento iussu iudicis non può essere disposto nel giudizio di appello, in tale fase essendo ammissibile solo l'intervento volontario, altrimenti privandosi l'interessato, senza il suo consenso, della garanzia del doppio grado di giudizio, e la dichiarazione di estinzione del processo conseguente all'inosservanza dell'ordine del giudice, ledendo il diritto della parte ad una decisione nel merito, è censurabile in cassazione, non concernendo la discrezionalità dell'esercizio del potere di cui all'art. 107 c.p.c., ma il difetto dei suoi presupposti.

    Art. 307 c.p.c. · Art. 344 c.p.c. · Art. 107 c.p.c. · Art. 360 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 85 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8326/2026

    3 aprile 2026

    La rinnovazione dell'atto di citazione in appello affetta da nullità equivale, ai fini dell'art. 307, comma 3, c.p.c., a rinnovazione omessa, sicché non è consentita la concessione di un ulteriore termine per procedervi nuovamente, dovendo il giudizio di appello essere dichiarato estinto.

    Art. 307 c.p.c. · Art. 101 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 163 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 236 ↗

Tutte le 16 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 118/2005

    Questione infondata
    18 marzo 2005

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, del codice di procedura civile, “nella parte in cui prevedono, al fine di impedire la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione, che laddove la parte si sia avvalsa della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, è necessario che nel termine prescritto si sia perfezionata la rinotifica e non anche che sia sufficiente la consegna dell’atto da rinotificare all’ufficiale giudiziario”, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione a causa della denunciata disparità di trattamento rispetto alla notifica a mezzo posta e della lesione del diritto di difesa dell’attore, esposto a conseguenze pregiudizievoli derivanti da cause a lui non imputabili. È erroneo, invero, il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, in quanto, per effetto della giurisprudenza della Corte costituzionale, risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante, - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario e va individuato, nelle notificazioni effettuate a mezzo dell’ufficiale giudiziario, nel momento della consegna dell’atto allo stesso ufficiale giudiziario. - Vedi, citate, sentenza n. 28/2004, ordinanze n. 153, n. 132 e n. 97/2004, sentenza n. 28/2002.

    Art. 291 c.p.c. · Art. 307 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 519/2002

    Questione infondata
    4 dicembre 2002

    Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 307 del codice di procedura civile, sollevate in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede l’estinzione del processo qualora esso non venga riassunto entro il termine di un anno. Nei giudizi 'a quibus' non vengono, infatti, in rilievo – come risulta dalle ordinanze di rimessione – né il termine di riassunzione della causa dopo la sua cancellazione dal ruolo né l’estinzione del processo per inattività delle parti, ma esclusivamente la necessità di fissare una nuova udienza a seguito della mancata comparizione delle stesse davanti al giudice.

    Art. 307 c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 181 c.p.c. · Art. 309 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 giugno 1948

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948. 41 parole tolte, 198 parole aggiunte in 4 capoversi.

aggiunto: Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita nel termine stabilito dall'art. 166, ovvero se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, per motivi autorizzati della legge abbia ordinato la cancellazione della causa del ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 181 e dell'art. 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

aggiunto: Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se per motivi autorizzati dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

Oltre che nei casi tolto: espressamente previsti dalla aggiunto: previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue tolto: quando le parti, aggiunto: altresi' qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazioneaggiunto: , o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi tolto: hanno proceduto nel aggiunto: abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla leggeaggiunto: , o dal giudicetolto: . aggiunto: che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non puo' essere inferiore ad un mese ne' superiore a sei.

L'estinzione aggiunto: opera di diritto, ma, dev'essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa e' dichiarata con ordinanzatolto: , anche d'ufficio. Tuttavia se il processo e' stato proseguito o riassunto fuori del termine ed e' intervenuta sentenza o e' stata data esecuzione a una ordinanza istruttoria, l'estinzione non puo' essere dichiarata aggiunto: del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio se dinanzi a questo venga eccepita.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

    Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1) che la presente modifica avra' esecuzione a cominciare dal primo gennaio 1949. La L. 29 dicembre 1948, n. 1470, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949". La L. 31 marzo 1949, n. 92, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, gia' sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949". La L. 5 luglio 1949, n. 341, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art307 · fonte del testo

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