Art. 309 c.p.c. — Mancata comparizione all'udienza
((Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951
((Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951
3 pronunce che riguardano l’art. 309 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio e di conseguente assenza del pregiudizio - prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001 - è applicabile anche quando l'estinzione per mancata comparizione delle parti del giudizio presupposto avvenga dopo la proposizione della domanda dell'equo indennizzo, sicché spetta al ricorrente vincere la presunzione, provando di avere subìto un pregiudizio nonostante l'estinzione del processo presupposto.
Art. 309 c.p.c. · Art. 181 c.p.c. · Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile
Nel giudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione amministrativa, disciplinato dall'art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2011, la mancata comparizione dell'opponente non comporta alcun provvedimento di tipo sanzionatorio sul piano processuale, dovendo in tal caso il giudice adito, una volta verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione stessa, pronunciarsi, comunque, sul merito dell'impugnativa proposta.
Art. 309 c.p.c. · Art. 181 c.p.c. · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio e di conseguente assenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001 in caso di estinzione per rinuncia o inattività delle parti ex artt. 306 e 307 c.p.c. si applica anche all'ipotesi di mancata comparizione delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c., in quanto anch'essa conduce alla dichiarazione di estinzione del processo, con contestuale cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
Art. 309 c.p.c. · Art. 306 c.p.c. · Art. 307 c.p.c. · Art. 181 c.p.c.
Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.
8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile, sollevate in riferimento all’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che, se nessuna delle parti compare all’udienza, il giudice fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo. È stato, infatti, già affermato – nelle ordinanze n. 32 del 2001 e n. 137 del 2002 – che il legislatore, anche dopo l’introduzione in Costituzione del nuovo testo dell’art. 111, continua a disporre di un’ampia discrezionalità in materia processuale e che la durata dei processi deve essere, appunto, “ragionevole” in considerazione delle diverse tutele costituzionali in materia (ordinanze n. 204 e n. 309 del 2001). È stato, peraltro, altresì, ripetutamente affermato che doglianze, quali quelle prospettate, che si appuntano su inconvenienti che concernono aspetti organizzativi della giustizia, non toccano profili di legittimità costituzionale (ordinanze n. 7/1997; n. 32 e n. 408/2001).
Art. 307 c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 181 c.p.c. · Art. 309 c.p.c.
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione - in quanto medesima questione è stata già più volte dichiarata manifestamente infondata - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 181, primo comma e 309 del codice di procedura civile, deununziati nella parte in cui prevedono il rinvio della causa ad udienza successiva, anziché l'immediata cancellazione dal ruolo, in caso di mancata comparizione delle parti costituite all'udienza. - V. ordinanze nn. 256/1998, 266/1997, 107/1997 e 7/1997.
Art. 181 c.p.c. · Art. 309 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 23 cost.
Manifesta infondatezza delle questioni, già dichiarate manifestamente infondate con le ordinanze n. 7, n. 107 e n. 266 del 1997. red.: G. Leo
Art. 309 c.p.c. · Art. 181 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Deve essere ordinata la restituzione al giudice "a quo" (Pretore di Milano) degli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 84, 85, 169, comma 2, 208 e 309 cod. proc. civ. e dell'art. 104, comma 2, R.d. 18 dicembre 1941 n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile), sospettati di collidere con gli artt. 3, 24, 40, 41 comma secondo, 97 e 101, comma secondo, Cost., per un riesame della rilevanza, in quanto con sentenza n. 171 del 1996 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 (nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede, altresì, gli strumenti idonei ad assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza); ed in quanto con tale sentenza e con le successive ordinanze nn. 273 e 318 del 1996, 105 e 106 del 1998 si è già chiarito come la libertà dei professionisti non sia assoluta, spettando al giudice il potere di bilanciare i valori in conflitto, si' da far recedere -se del caso- quella libertà a fronte di valori costituzionalmente rilevanti. - S. n. 171/1996; O. nn. 273 e 318/1996, 105 e 106/1998. red.: S. Di Palma
Art. 84 c.p.c. · Art. 85 c.p.c. · Art. 169 c.p.c. · Art. 208 c.p.c.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale già dichiarate manifestamente infondate con O nn. 7/1997 e 107/1997. red.: F. Mangano
Art. 181 c.p.c. · Art. 309 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale già dichiarata manifestamente infondata. - S. n. 7/1997. red.: F. Mangano
Art. 181 c.p.c. · Art. 309 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Manifesta infondatezza delle questioni, in quanto il principio del buon andamento della pubblica amministrazione attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari, con esclusione della funzione giurisdizionale nel suo complesso (v., da ultimo, le sentenze n. 84/1996 e 313/1995). Peraltro, nel regolare il funzionamento del processo, il legislatore dispone della più ampia discrezionalità, sicché le scelte concretamente compiute sono sindacabili soltanto ove manifestamente irragionevoli. - Cfr., pure, tra le molte, S. nn. 65/1996 e 295/1995. - Riguardo alle "censure che prospettano alla Corte l'opportunità di una diversa disciplina del processo, finalizzata al miglior funzionamento della giustizia civile, ponendo in tal modo un problema di politica legislativa", v., tra le altre, O. n. 114/1984. red.: G. Leo
Art. 181 c.p.c. · Art. 309 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 309 e 181 c.p.c., concernenti la mancata comparizione delle parti, in quanto norme svolte a rimediare possibili dimenticanze della difesa non possono risolversi in una violazione dell'art. 24 Cost. e d'altra parte, col dedurre l'opportunità di un migliore funzionamento della giustizia civile si propone in sostanza alla Corte un problema di politica legislativa.
Art. 309 c.p.c. · Art. 181 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art309 · fonte del testo
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