È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, del codice di procedura civile, “nella parte in cui prevedono, al fine di impedire la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione, che laddove la parte si sia avvalsa della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, è necessario che nel termine prescritto si sia perfezionata la rinotifica e non anche che sia sufficiente la consegna dell’atto da rinotificare all’ufficiale giudiziario”, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione a causa della denunciata disparità di trattamento rispetto alla notifica a mezzo posta e della lesione del diritto di difesa dell’attore, esposto a conseguenze pregiudizievoli derivanti da cause a lui non imputabili. È erroneo, invero, il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, in quanto, per effetto della giurisprudenza della Corte costituzionale, risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante, - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario e va individuato, nelle notificazioni effettuate a mezzo dell’ufficiale giudiziario, nel momento della consegna dell’atto allo stesso ufficiale giudiziario. - Vedi, citate, sentenza n. 28/2004, ordinanze n. 153, n. 132 e n. 97/2004, sentenza n. 28/2002.
Art. 291 c.p.c. · Art. 307 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.