Art. 45 — Estinzione del processo per inattività delle parti

Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate. L'estinzione del processo per inattivita' delle parti e' rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti. L'estinzione e' dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza. Avverso il decreto del presidente e' ammesso reclamo alla commissione che provvede a norma dell'art. 28.

Testo vigente dal 13 gennaio 1993 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 45, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 26689/2025

    3 ottobre 2025

    Nel giudizio tributario, in caso di erronea dichiarazione di interruzione del processo ex art. 40, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 546 del 1992, per la successione a titolo universale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ad una società del gruppo Equitalia (art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modif. dalla l. n. 225 del 2016), l'inosservanza del termine semestrale per la riassunzione non comporta l'estinzione del giudizio per inattività delle parti ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 546 citato.

    Art. 45 · Art. 40 Disposizioni sul processo tributario · Art. 43 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di ottobre 2025, p. 138 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 789/2025

    12 gennaio 2025

    In tema di contenzioso tributario, l'atteggiamento, anche prolungato, di attesa delle determinazioni del giudice non è riconducibile, in mancanza di specifica previsione in tal senso, all'ambito applicativo dell'art. 45 del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché l'inattività delle parti è causa di estinzione del processo nei soli casi in cui sia ad esse imposto, entro un termine perentorio, il compimento di specifici atti d'impulso o di atti in grado di sanare un vizio riscontrato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, dopo aver sospeso per pregiudizialità il giudizio avverso la cartella di pagamento, ne aveva dichiarato l'estinzione per inattività delle parti, ritenendo tardiva l'istanza di trattazione, senza avvedersi che il termine per la sua presentazione non era iniziato a decorrere, poiché il giudizio pregiudicante, avverso l'avviso di accertamento presupposto, non era stato ancora definito).

    Art. 45

    Rassegna di gennaio 2025, p. 129 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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