Corte costituzionale

Ordinanza n. 356/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi

primo e secondo, 10 e 11, comma sesto, della legge 8 luglio 1980, n.

319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti

e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità

giudiziaria), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1997 dal

Tribunale di Roma sul ricorso proposto da Fazzalari Domenico,

iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Fazzalari Domenico, Manfredi

Marcella ed altre e di Vaselli Giuseppe;

Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi gli avvocati Francesco e Michele Giorgianni per Fazzalari

Domenico e Francesco Conte per Manfredi Marcella ed altre;

Ritenuto che - nel corso di un procedimento di opposizione,

instaurato da un consulente tecnico d'ufficio nominato in una

controversia civile, per dedotta esiguità della liquidazione

dell'onorario ad opera del giudice istruttore - il Tribunale di Roma,

con ordinanza emessa il 14 ottobre 1997, muovendo dal presupposto che

sarebbe stato altrimenti imposto l'accoglimento dell'eccezione

avversaria di estinzione del processo per mancata integrazione del

contraddittorio da parte del ricorrente, ha sollevato, in via

preliminare, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,

sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai

periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le

operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), "nella

parte in cui non prevede che, nel procedimento regolato dall'art. 29

della legge 13 giugno 1942, n. 794, introdotto con ricorso dal

consulente tecnico, il ricorso stesso, con il decreto del presidente

di convocazione degli interessati, debba essere notificato solamente

alle parti costituite presso i loro difensori";

che, secondo il rimettente, - attesa l'autonomia del procedimento

di opposizione rispetto a quello che ha dato origine alla contestata

liquidazione dei compensi, e quindi la necessità che le relative

notificazioni vengano effettuate, personalmente e non presso gli

eventuali difensori, a tutte le parti del processo, senza distinzione

tra quelle costituite e quelle contumaci - la denunciata norma si

pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in ragione della grande

difficoltà che incontra il consulente tecnico, nell'esercizio del

suo diritto di far valere eventuali vizi o manchevolezze del decreto

di liquidazione, soprattutto allorquando (come nella fattispecie) il

numero delle parti renda "estremamente difficile, se non impossibile,

per il consulente, raggiungerle tutte";

che, con riferimento poi al merito del giudizio a quo - non

essendo oggetto di contestazione il fatto che il ricorrente abbia

valutato una complessa situazione patrimoniale di entità assai

superiore al miliardo di lire, mediante l'esame e l'accertamento del

valore di numerosi ed autonomi beni mobili ed immobili, all'esito di

operazioni tra di loro diverse - osserva il Tribunale come l'omesso

adeguamento periodico della misura degli onorari, previsto quale mera

possibilità dall'art. 10 della citata legge n. 319 del 1980 (ed

attualmente fermo al primo adeguamento di cui al d.P.R. 27 luglio

1988, n. 352, seguente all'emanazione delle relative tabelle con

d.P.R. 14 novembre 1983, n. 820), abbia comportato una perdita di

valore delle vigenti tabelle dell'ordine di circa il 40%, con

conseguente ingiustificata incidenza sui compensi da liquidarsi (non

più corrispondenti a quelli degli altri professionisti, oltre che

privi di qualsiasi collegamento all'effettivo valore del bene) e, in

definitiva, sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia,

la quale, di riflesso, risente della difficoltà di trovare validi

ausiliari, per l'impossibilità di compensarli convenientemente;

che, pertanto, secondo il rimettente, il citato art. 10 si pone

in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., "nella parte in cui non

prevede che la misura degli onorari "è automaticamente adeguata"

ogni tre anni, secondo i criteri previsti dalla stessa norma, a

partire dall'ultimo decreto";

che, inoltre, relativamente alla misura ed ai criteri di

determinazione dei compensi - a fronte del consolidato orientamento

della Corte di cassazione in ordine alla insuperabilità del limite

massimo degli onorari previsto dalle tabelle ed al carattere

tendenzialmente unitario dell'incarico affidato al consulente, per

cui non è consentita una pluralità di liquidazioni anche quando

(come nella fattispecie) oggetto della consulenza siano differenti

valutazioni sia pure tra di loro autonome - la normativa primaria di

indirizzo fissata dall'art. 2, primo e secondo comma, della legge n.

319 del 1980 determina, sempre secondo il rimettente, un'abnorme

contrazione della possibilità di liquidazione degli onorari, nelle

ipotesi in cui il valore dell'oggetto della consulenza, o della

causa, sia superiore ai limiti massimi imposti dalle tabelle, e

quando oggetto della consulenza sia una pluralità di valutazioni,

tra di loro del tutto autonome, la cui somma deve interamente

rapportarsi agli scaglioni previsti, senza poter ricorrere neppure

alla facoltà di cui all'art. 5 della legge n. 319 del 1980 sul

raddoppio degli onorari;

che in relazione a ciò, ad avviso del rimettente, il citato art.

2, primo e secondo comma, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97

Cost., nella parte in cui: a) con disposizione asseritamente troppo

vaga e generica, "prevede che le tabelle per gli onorari fissi siano

redatte con riferimento alle tariffe professionali "contemperate

dalla natura pubblicistica dell'incarico" e non invece semplicemente

"tenuto conto della natura pubblicistica dell'incarico" "; b) "non

prevede che, nella determinazione degli onorari, i criteri di

liquidazione debbano essere rapportati ad ogni singola valutazione,

che abbia caratteristiche autonome"; c) "non prevede che il giudice,

in casi estremi e con provvedimento specificatamente motivato, possa

prescindere dalle tabelle per adeguare il compenso alla concreta

attività svolta dal consulente";

che nel presente giudizio si è costituito il consulente,

ricorrente nel procedimento a quo concludendo per la declaratoria di

infondatezza della questione preliminare - risolvibile

interpretativamente in senso conforme al dettato costituzionale, in

ragione della mancanza di autonomia del sub-procedimento di

opposizione alla liquidazione degli onorari - e, in subordine, per il

suo accoglimento e per l'accoglimento delle altre sollevate

questioni;

che si sono costituite, con diverse memorie, due delle parti

resistenti nel procedimento di opposizione: la prima delle quali ha

chiesto la declaratoria d'inammissibilità per irrilevanza della

questione preliminare relativa all'art. 11, sesto comma, della legge

n. 319 del 1980, non avendo il rimettente motivato in ordine alla

effettiva esecuzione, ad opera del ricorrente, delle notificazioni

(alcune delle quali ordinate dallo stesso giudice), e la declaratoria

d'infondatezza delle altre questioni; mentre la seconda ha chiesto

senz'altro la declaratoria di infondatezza di tutte le sollevate

questioni;

che, nell'imminenza dell'udienza, il consulente ricorrente e la

seconda delle parti private costituite hanno depositato memorie

integrative, nelle quali hanno ribadito, illustrandole ulteriormente,

le rispettive rassegnate conclusioni.

Considerato, preliminarmente, che non ha consistenza, e perciò va

disattesa, l'eccezione d'inammissibilità della questione relativa

all'art. 11, sesto comma, della legge n. 319 del 1980, proposta da

una delle parti private. Infatti il Tribunale di Roma ha non

implausibilmente motivato in ordine alla rilevanza della questione

stessa, che risulta sollevata - appunto sul presupposto della mancata

integrazione del contraddittorio nel giudizio a quo - proprio al

dichiarato fine di neutralizzare gli effetti processuali derivanti

dalla altrimenti accoglibile richiesta di estinzione del giudizio ex

art. 307, secondo comma, cod. proc. civ;

che, nel merito, la questione viene prospettata muovendo dalla

premessa interpretativa secondo cui ha carattere di autonomia -

rispetto alla causa civile in cui si è provveduto alla contestata

liquidazione del compenso - il procedimento di opposizione regolato

dalla denunciata norma, nel quale soggetti "interessati" a comparire

(ex art. 29 della legge n. 794 del 1942) sono da ritenersi tutti

coloro che dalla liquidazione possano risentire pregiudizio siccome

gravati in definitiva dal relativo onere: senza distinzione, dunque,

tra le parti costituite e quelle rimaste contumaci in detta causa

civile, a tutte le quali conseguentemente va notificato l'atto di

opposizione, e non già presso gli eventuali difensori (cui è stata

rilasciata una procura che ha valore "esclusivamente

endoprocessuale", perciò non valida per il giudizio impugnatorio),

bensì personalmente;

che, qualunque sia il novero di tali "interessati" - la cui

ampiezza spetta al giudice dell'opposizione definire - la necessità

della vocatio in jus di tutti loro è costituzionalmente imposta in

ossequio all'inviolabile principio del contraddittorio, cui non può

non essere informato anche il giudizio impugnatorio a quo (fondato su

uno schema procedimentale neutro quanto a regole processuali,

mutuabili in sede interpretativa da quelle contenute nel codice di

rito civile: cfr. sentenza n. 197 del 1998);

che, pertanto, il modus operandi stabilito dalla denunciata norma

(secondo la ricostruzione fattane dal rimettente, in termini di

necessaria conseguenzialità rispetto alla suindicata premessa

interpretativa) appare immune dai prospettati vizi

d'incostituzionalità, i quali viceversa si manifesterebbero in tutta

la loro portata proprio ove si accedesse alla specifica soluzione

additiva richiesta dal Tribunale rimettente;

che, infatti, limitando la notificazione del ricorso del

consulente alle sole parti costituite nella causa in cui è stato

liquidato l'onorario, si verrebbe immancabilmente a ledere il diritto

di difesa degli altri "interessati", sui quali si rifletterebbe

direttamente, con riguardo all'entità delle spese giudiziali, una

pronuncia resa inter alios;

che, d'altronde, una volta individuata la sfera degli

"interessati" al giudizio di opposizione, le difficoltà di ordine

procedimentale dovute a circostanze contingenti ed accidentali - cui

può certo andare incontro il ricorrente nel giudizio a quo ma non

diversamente da chiunque faccia valere le sue ragioni in un giudizio

civile rappresentano evenienze meramente fattuali, riferibili non

già alla norma considerata nel suo contenuto precettivo ma

semplicemente alla sua applicazione, e, come tali, non involgono un

problema di costituzionalità (v. sentenze n. 295 del 1995, n. 417

del 1996 e n. 175 del 1997);

che, pertanto, la questione come sopra sollevata è

manifestamente infondata;

che, conseguentemente, perdono la loro rilevanza e vanno quindi

dichiarate manifestamente inammissibili le altre questioni, rispetto

alle quali la prima si palesa come preliminare di rito;

che, infatti, solo ove si fosse pervenuti ad una declaratoria

d'illegittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della

legge n. 319 del 1980, si sarebbe potuto evitare - secondo la tesi

dello stesso rimettente - l'"altrimenti imposta pronuncia di

estinzione" del giudizio a quo la quale invece verrà ovviamente a

precludere qualsiasi esame del merito e, dunque, l'applicabilità

delle ulteriori norme denunciate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980,

n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici,

interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta

dell'autorità giudiziaria), sollevata - in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione - dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza

indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 2, primo e secondo comma, e

10, della legge n. 319 del 1980, sollevate - in riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione - dallo stesso Tribunale di Roma, con

la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:356 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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