Codice delle assicurazioni private

Art. 139 — Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità

Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, e' effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

  • a)a titolo di danno biologico permanente, e' liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura piu' che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidita'; tale importo e' calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita' del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo cosi' determinato si riduce con il crescere dell'eta' del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di eta' a partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto e' pari a 795,91 euro;44 50 55 65 69 73a 78 86
  • b)a titolo di danno biologico temporaneo, e' liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilita' assoluta; in caso di inabilita' temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.44 50 55 65 69 73a 78 86 Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrita' psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entita', che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensita', l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, puo' essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo e' esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrita' psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidita' pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidita' pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidita' pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidita' pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidita' pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidita' pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidita' pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidita' pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidita' pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.
Gli interventi su questo articolo(19)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 31 maggio 2006

1

Il Decreto 31 maggio 2006, (in G.U. 6/6/2006, n. 129), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2006, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e determinati, da ultimo, con il decreto ministeriale 10 giugno 2005, sono aggiornati nelle misure seguenti: seicentottantotto euro e ventotto centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a); quaranta euro e sedici centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).

Decreto 12 giugno 2007

6

Il Decreto 12 giugno 2007, (in G.U. 20/06/2007, n. 141), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2007, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e determinati, da ultimo, con il decreto ministeriale 31 maggio 2006, sono aggiornati nelle seguenti misure: seicentonovantasette euro e novantadue centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a); quaranta euro e settantadue centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)".

Decreto 19 giugno 2009

14

Il Decreto 19 giugno 2009, (in G.U. 9/7/2009, n. 157), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2009, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 24 giugno 2008, sono aggiornati nelle seguenti misure: settecentoventotto euro e sedici centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a); quarantadue euro e quarantotto centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)".

Decreto 27 maggio 2010

19

Il Decreto 27 maggio 2010, (in G.U. 15/06/2010, n. 137), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2010, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 giugno 2009, sono aggiornati nelle seguenti misure: settecentotrentanove euro e ottantuno centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a); quarantatre euro e sedici centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).

Decreto 17 giugno 2011

23

Il Decreto 17 giugno 2011, (in G.U. 27/06/2011, n. 147), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2011, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 27 maggio 2010, sono aggiornati nelle seguenti misure: settecentocinquantanove euro e quattro centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a); quarantaquattro euro e ventotto centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)."

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27

24

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 ha disposto (con l'art. 32, comma 3-quater) che "Il danno alla persona per lesioni di lieve entita' di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione."

Decreto 15 giugno 2012

25

Il Decreto 15 giugno 2012, (in G.U. 28/06/2012, n. 149), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2012, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 17 giugno 2011, sono aggiornati nelle seguenti misure: - settecentottantatre euro e trentatre centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita' di cui alla lettera a); - quarantacinque euro e settanta centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)".

Decreto 6 giugno 2013

28

Il Decreto 6 giugno 2013, (in G.U. 14/06/2013, n. 138), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2013, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 15 giugno 2012, sono aggiornati nelle seguenti misure: settecentonovantuno euro e novantacinque centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a); quarantasei euro e venti centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)".

33

Il Decreto 20 giugno 2014, (G.U. 4/7/2014, n. 153), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2014, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 6 giugno 2013, sono aggiornati nelle seguenti misure: settecentonovantacinque euro e novantuno centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a); quarantasei euro e quarantatre centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)".

Decreto 25 giugno 2015

35

Il Decreto 25 giugno 2015, (in G.U. 15/07/2015, n. 162), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2015, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 20 giugno 2014, sono aggiornati nelle seguenti misure: settecentonovantatre euro e cinquantadue centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a); quarantasei euro e ventinove centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)".

Decreto 19 luglio 2016

39

Il Decreto 19 luglio 2016 (in G.U. 13/08/2016, n. 189) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2016, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 25 giugno 2015, sono aggiornati nelle seguenti misure: settecentonovanta euro e trentacinque centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a); quarantasei euro e dieci centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)."

Decreto 17 luglio 2017

44

Il Decreto 17 luglio 2017 (in G.U. 23/08/2017, n. 196) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2017, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 luglio 2016, sono aggiornati nelle seguenti misure: ottocentotre euro e settantanove centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a); quarantasei euro e ottantotto centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)".

Decreto 9 gennaio 2019

50

Il Decreto 9 gennaio 2019 (in G.U. 04/02/2019, n. 29) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2018, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 17 luglio 2017, sono aggiornati nelle seguenti misure: ottocentosette euro e zerouno centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a); quarantasette euro e zerosette centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)".

Decreto 22 luglio 2019

55

Il Decreto 22 luglio 2019 (in G.U. 13/08/2019, n. 189) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2019, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 9 gennaio 2019, sono aggiornati nelle seguenti misure: ottocentoquattordici euro e ventisette centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a); quarantasette euro e quarantanove centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)".

Decreto 8 giugno 2022

65

Il Decreto 8 giugno 2022 (in G.U. 22/06/2022, n. 144) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2022, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 22 luglio 2019, sono aggiornati nelle seguenti misure: ottocentosettanta euro e novantasette centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a); cinquanta euro e settantanove centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)".

Decreto 16 ottobre 2023

69

Il Decreto 16 ottobre 2023 (in G.U. 21/10/2023, n. 247) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal mese di aprile 2023, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale adottato in data 8 giugno 2022, sono aggiornati nelle seguenti misure: novecentotrentanove euro e settantotto centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a); cinquantaquattro euro e ottanta centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)".

Decreto 16 luglio 2024

73a

Il Decreto 16 luglio 2024 (in G.U. 25/07/2024, n. 173) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a) e b)) che "A decorrere dal mese di aprile 2024, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 16 ottobre 2023, sono aggiornati nelle seguenti misure: a) novecentoquarantasette euro e trenta centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a); b) cinquantacinque euro e ventiquattro centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)".

Decreto 18 luglio 2025

78

Il Decreto 18 luglio 2025 (in G.U. 31/07/2025, n. 176) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a) e b)) che "A decorrere dal mese di aprile 2025, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 16 luglio 2024, sono aggiornati nelle seguenti misure: a) novecentosessantatre' euro e quaranta centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a); b) cinquantasei euro e diciotto centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)".

Decreto 20 luglio 2026

86

Il Decreto 20 luglio 2026 (in G.U. 28/7/2026, n. 173) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a) e b)) che "A decorrere dal mese di aprile 2026, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 18 luglio 2025, sono aggiornati nelle seguenti misure: a) novecentottantotto euro e quarantacinque centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a); b) cinquantasette euro e sessantaquattro centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)".

Testo vigente dal 12 agosto 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 139, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8630/2026

    7 aprile 2026

    La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12 del 2025, quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria, potendo il giudice discostarsene nel caso concreto, eventualmente applicando una tabella "pretoria", solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell'àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N. (Principio enunciato ai sensi dell'art 363-bis c.p.c.).

    Art. 139 · Art. 363-bis c.p.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25474/2025

    17 settembre 2025

    In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva tenuto conto, ai fini della personalizzazione della liquidazione del danno sotto il profilo dinamico-relazionale, della condizione vegetativa irreversibile nella quale era venuta a trovarsi la danneggiata in conseguenza dell'illecito, da cui era derivata la totale compromissione di qualsivoglia attività realizzatrice della persona).

    Art. 139 · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13885/2025

    25 maggio 2025

    La liquidazione del danno biologico per lesioni micropermanenti soggiace ai criteri dell'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 anche se il danno si verifica nell'ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore (con collegamento eziologico dell'evento lesivo alla circolazione stradale), senza che assuma rilevo la matrice contrattuale, anziché extracontrattuale, del titolo di responsabilità dedotto dall'attore, perché è centrale il rango inviolabile dell'interesse leso e, cioè, del diritto alla salute.

    Art. 139 · Art. 1681 c.c. · Art. 2054 c.c. · Art. 122 Codice delle assicurazioni private

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 242/2015

    Questione infondata
    26 novembre 2015

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - come modificato dall'art. 32, comma 3- ter del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) - e 32, comma 3- quater , dello stesso d.l. n.1 del 2012, impugnati in quanto stabiliscono l'esclusione del risarcimento per danno biologico permanente per le lesioni di lieve entità derivanti da incidenti stradali non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, e che il risarcimento stesso possa aver luogo solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione. Successivamente all'ordinanza di rimessione è intervenuta la sentenza n. 235 del 2014 che ha escluso che la "necessità" del riscontro strumentale sia riferibile al danno temporaneo (che può quindi, essere anche solo «visivamente» accertato) ed ha ritenuto non censurabile la prescrizione della ulteriore e necessaria diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilità di un danno "permanente" alle microlesioni di che trattasi. Inoltre, in relazione a tale seconda tipologia di danno, è stato ritenuto ragionevole il bilanciamento operato dal legislatore tra i contrapposti valori coinvolti nel vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata, nel quale le assicurazioni, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici e l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 32 cost. · Art. 139 Codice delle assicurazioni private

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 235/2014

    Questione infondata
    16 ottobre 2014

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 76 e 117, primo comma, Cost., nonché 2, 3, 6 e 8 della CEDU, 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, 6 del Trattato UE, 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali UE, in quanto introduce un meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico (permanente o temporaneo) da lesioni di lieve entità derivanti da sinistro stradale, ancorato a livelli pecuniari ex ante riconosciuti come equi. Il Governo - chiamato a definire il riassetto normativo e a realizzare la codificazione della legislazione regolante la materia, confermando, se del caso, le norme previgenti - si è mosso lungo il binario di scelte rientranti nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi, della legge di delega e del decreto delegato, dettando una disposizione (quella censurata) avente lo stesso tenore dell'art. 5, comma 4, della legge n. 57 del 2001. Quanto alla paventata limitazione del diritto risarcitorio, essa attiene alla garanzia dell'oggetto di tale diritto, e non all'aspetto dell'azionabilità in giudizio la quale non è in alcun modo pregiudicata dalla norma de qua . La prospettata disparità di trattamento in presenza di identiche lievi lesioni è poi smentita dalla constatazione che, nel sistema, la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistro stradale è più incisiva e sicura rispetto a quella dei danneggiati da eventi diversi, poiché solo i primi, e non anche gli altri, possono avvalersi della copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del danneggiante - o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore - che si risolve in garanzia dell' an stesso del risarcimento. Inoltre, la legge non trascura la diversa incidenza che identiche lesioni possano avere nei confronti dei singoli soggetti, consentendo al giudice di aumentare fino ad un quinto l'importo liquidabile, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. L'asserita esclusione della liquidabilità del danno morale si fonda su una premessa interpretativa erronea, posto che esso, secondo la giurisprudenza di legittimità, rientra nell'area del danno biologico e, ricorrendone in concreto i presupposti, può essere giudizialmente riconosciuto. Infine, è ragionevole il bilanciamento operato dal legislatore tra i contrapposti valori coinvolti nel vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata, nel quale le assicurazioni, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici e l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi. Infatti, l'introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno, attinente al solo specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica, lascia spazio al giudice per personalizzare l'importo risarcitorio risultante dall'applicazione delle tabelle. - Per la manifesta inammissibilità di identica questione, dovuta a carenze descrittive nell'atto di promovimento, v. la citata ordinanza n. 157/2011. - Sull'inammissibilità di questioni per omessa verifica della possibilità di esperire un'interpretazione costituzionalmente adeguata della normativa impugnata, v., da ultimo, le citate ordinanze nn. 322/2013, 242/2013 e 198/2013, nonché la sentenza n. 110/2013. - Nel senso che non si configura un'ipotesi di illegittimità costituzionale per lesione del diritto inviolabile all'integrità della persona, ove la disciplina in contestazione sia volta a comporre le esigenze del danneggiato con altro valore di rilievo costituzionale, v. la citata sentenza n. 132/1985. - Per l'affermazione che la Corte costituzionale, a differenza della Corte EDU, «opera una valutazione sistemica e non isolata dei valori coinvolti dalle nome di volta in volta scrutinate», v. la citata sentenza n. 264/2012.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost.

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  • Ordinanza n. 157/2011

    Questione inammissibile
    28 aprile 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui tale norma, prevedendo un risarcimento del danno biologico basato su rigidi parametri fissati da tabelle ministeriali, non consentirebbe di giungere ad un'adeguata personalizzazione del danno. L'ordinanza di rimessione, infatti, contiene un'insufficiente descrizione della fattispecie concreta che non consente un'adeguata valutazione dell'effettiva rilevanza della questione, dal momento che il remittente non indica l'età del danneggiato, non spiega quale danno abbia subito, non indica quale decreto ministeriale intenda applicare, non enuncia l'entità del risarcimento del danno che sarebbe liquidato facendo applicazione del d.m. rilevante, non chiarisce se tale importo sia aumentabile di un quinto e non esplicita, infine, quale somma sarebbe corretta per risarcire completamente il danno alla persona. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per carente descrizione della fattispecie, v., di recente, le ordinanze nn. 63, 65, 101, 103 e 125 del 2011.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  19. 24 luglio 2009 — 30 giugno 2010per 11 mesi
  20. 8 luglio 2008 — 24 luglio 2009per un anno
  21. 5 luglio 2007 — 8 luglio 2008per un anno
  22. 21 giugno 2006 — 5 luglio 2007per un anno
  23. 13 ottobre 2005 — 21 giugno 2006testo originarioper 8 mesi

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 2025 al 12 agosto 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 20 luglio 2026

    Il Decreto 20 luglio 2026 (in G.U. 28/7/2026, n. 173) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a) e b)) che "A decorrere dal mese di aprile 2026, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 18 luglio 2025, sono aggiornati nelle seguenti misure: a) novecentottantotto euro e quarantacinque centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a); b) cinquantasette euro e sessantaquattro centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art139 · fonte del testo

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