Codice civile

Art. 2045 c.c. — Stato di necessità

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi e' stato costretto dalla necessita' di salvare se' o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non e' stato da lui volontariamente causato ne' era altrimenti evitabile, al danneggiato e' dovuta un'indennita', la cui misura e' rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 130/2006

    Questione infondata
    28 marzo 2006

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2045 del codice civile data la erroneità della premessa interpretativa da cui muove il rimettente, là dove riferisce gli asseriti vizi di incostituzionalità della norma alla mancata inclusione, nell'ambito dei presupposti per la sua operatività, della condotta del danneggiante che miri ad "evitare di travolgere e ferire un animale", senza verificare se tale norma fosse in concreto applicabile, ossia se la manovra necessitata dal conducente fosse idonea a salvare sé e la persona trasportata dal pericolo attuale di un danno di maggiore gravità derivante dalle possibili conseguenze dell'investimento dell'animale. > >

    Art. 2045 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 2054 c.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 2045 si disciplina la responsabilità di chi arreca danno per la necessità della salvezza, non di una cosa, ma di una persona in pericolo. A rigore, per quanto non vi sia stato eccesso e si sta rispettata la proporzione tra pericolo e danno, il fatto compiuto in situazione di necessità è imputabile perchè cosciente e volontario; da ciò deriverebbe la conseguenza che il danno deve essere risarcito secondo i criteri ordinari. Ma per riguardo alle particolarità del caso, mentre la legge penale dichiara non punibile l'autore (art. 54 cod. pen.), quella civile sancisce soltanto una attenuazione di responsabilità, nel senso che al danneggiato è dovuta una indennità che sarà determinata dal giudice secondo equità (art. 2045), costituendo in sostanza un dovere del soggetto di contribuire, cori il sacrificio parziale proprio, alla salvezza altrui se questa non si possa altrimenti ottenere.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 798

  • Sul danno prodotto da persona incapace di intendere o di volere, dispone l'art. 2047. In linea di principio l'incosciente, se immune da colpa anche nel porre la causa dell'incoscienza, non può essere ritenuto responsabile del danno, perchè di questo non è, come richiedesi, la causa cosciente. Quando vi è un custode dell'incosciente, colpevole di omessa vigilanza, egli solo sarà responsabile del danno, e per fatto proprio (art. 2047, primo comma). Ma se manca il responsabile, o se comunque il danno rimanga non risarcito, non è sembrato che il fatto dell'incosciente debba ricadere sul danneggiato anche quando possa apparire iniquo, date le condizioni economiche del danneggiato e del danneggiante, che il primo sopporti integralmente, l'effetto patrimoniale del fatto commesso dal secondo. Dalle disposizioni, per cui il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può attribuire al danneggiato se non il risarcimento, almeno un'equa indennità (art. 2017 secondo comma). In questa ipotesi, come nell'altra considerata nell'art. 2045, si prevede la trasferibilità dell'incidenza del danno da una sfera a un'altra, indice evidente di un dovere di mutua comprensione da parte dei consociati. Questo dovere può essere, posto perchè l'ordinamento corporativo non isola l'interesse del singolo, distaccandolo dalla vita di relazione, ma pone l'utilità generale nel crogiuolo che fonde ogni egoismo, per comporne viva materia di sano equilibrio, di armonia e di coordinazione per gli interessi di tutti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 799

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2045 · fonte del testo

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