Codice civile

Art. 2047 c.c. — Danno cagionato dall'incapace

[1]In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento e' dovuto da chi e' tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

[2]Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi e' tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, puo' condannare l'autore del danno a un'equa indennita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2047 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 32030/2025

    9 dicembre 2025

    In tema di controllo sulla legittimità della gestione delle società quotate in borsa, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, il collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla Consob tutte le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza cui è tenuto, senza che l'adempimento sia subordinato ad una valutazione discrezionale circa la rilevanza delle stesse, deponendo in tal senso la formulazione letterale della norma - che fa riferimento alle "irregolarità", senza ulteriori qualificazioni - nonché la sua ratio, finalizzata a scongiurare le incertezze operative che deriverebbero dalla opposta soluzione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui la responsabilità dei sindaci derivava da irregolarità già rilevabili al momento in cui essi avevano assunto le funzioni, mentre la segnalazione dei fatti censurabili alla Banca d'Italia e alla Consob era avvenuta con ritardo e solo dopo la divulgazione delle criticità sui media o l'intervento ispettivo delle autorità di vigilanza).

    Art. 2047 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 14/1985

    Parametro
    23 gennaio 1985

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. - nella parte in cui, nei confronti dell'incapace di intendere e di volere, che con la sua condotta abbia concorso a causare il danno complessivamente da lui subito, esclude la risarcibilità di quella parte del danno stesso che sia stata causata dal comportamento d…

    Art. 1227 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 2047 c.c. · Art. 2048 c.c.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Sul danno prodotto da persona incapace di intendere o di volere, dispone l'art. 2047. In linea di principio l'incosciente, se immune da colpa anche nel porre la causa dell'incoscienza, non può essere ritenuto responsabile del danno, perchè di questo non è, come richiedesi, la causa cosciente. Quando vi è un custode dell'incosciente, colpevole di omessa vigilanza, egli solo sarà responsabile del danno, e per fatto proprio (art. 2047, primo comma). Ma se manca il responsabile, o se comunque il danno rimanga non risarcito, non è sembrato che il fatto dell'incosciente debba ricadere sul danneggiato anche quando possa apparire iniquo, date le condizioni economiche del danneggiato e del danneggiante, che il primo sopporti integralmente, l'effetto patrimoniale del fatto commesso dal secondo. Dalle disposizioni, per cui il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può attribuire al danneggiato se non il risarcimento, almeno un'equa indennità (art. 2017 secondo comma). In questa ipotesi, come nell'altra considerata nell'art. 2045, si prevede la trasferibilità dell'incidenza del danno da una sfera a un'altra, indice evidente di un dovere di mutua comprensione da parte dei consociati. Questo dovere può essere, posto perchè l'ordinamento corporativo non isola l'interesse del singolo, distaccandolo dalla vita di relazione, ma pone l'utilità generale nel crogiuolo che fonde ogni egoismo, per comporne viva materia di sano equilibrio, di armonia e di coordinazione per gli interessi di tutti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 799

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2047 · fonte del testo

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