Codice civile

Art. 1392 c.c. — Forma della procura

La procura non ha effetto se non e' conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 1392 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16397/2026

    26 maggio 2026

    In tema di rappresentanza volontaria, ove la procura sia stata revocata e la revoca sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o sia comunque conoscibile, il potere di rappresentanza si estingue e la procura perde ogni efficacia giuridica, sicché è necessario il rilascio di una nuova procura affinché il potere rappresentativo possa essere nuovamente esercitato, non essendo all'uopo sufficiente una mera "revoca della revoca" della procura ormai estinta.

    Art. 1392 c.c. · Art. 1393 c.c. · Art. 1396 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9855/2026

    16 aprile 2026

    In tema di contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, la procura ad operare sul conto corrente deve essere redatta per iscritto a pena di nullità ex art. 1392 c.c., salvo che il rapporto bancario sia insorto in epoca antecedente all'entrata in vigore degli artt. 3 della n. 154 del 1992 e 117 del TUB, che prevedono la forma scritta ad substantiam del relativo contratto.

    Art. 1392 c.c. · Art. 3 Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari · Art. 117 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 127 Testo unico in materia bancaria e creditizia

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25361/2025

    16 settembre 2025

    Ai fini del conferimento del potere di rappresentanza processuale, è sufficiente che il mandato processuale e sostanziale rivesta la forma scritta, non richiedendo l'art. 77 c.p.c. ulteriori requisiti formali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che, in relazione ad un giudizio volto ad ottenere da una compagnia aerea la compensazione pecuniaria per il ritardo del volo, ha ritenuto correttamente conferito ad una società il potere di rappresentanza dei passeggeri danneggiati con la sottoscrizione di un "modulo richiesta risarcimento" in cui si dava mandato di "rappresentarli legalmente e processualmente per il disagio relativo al volo specificato", pur in assenza di autentica della firma ivi apposta).

    Art. 1392 c.c. · Art. 77 c.p.c. · Art. 317 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10916/2025

    25 aprile 2025

    Ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di un'apposita procura, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto idonea a interrompere la prescrizione la comunicazione proveniente dal legale del creditore, pur in assenza di una specifica procura in forma scritta, desumendo la prova presuntiva del suo conferimento dal fatto che lo stesso legale aveva poi patrocinato la causa intrapresa dall'intimante).

    Art. 1392 c.c. · Art. 1219 c.c. · Art. 1324 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1392 · fonte del testo

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