Art. 2937 c.c. — Rinunzia alla prescrizione

[1]Non puo' rinunziare alla prescrizione chi non puo' disporre validamente del diritto.

[2]Si puo' rinunziare alla prescrizione solo quando questa e' compiuta.

[3]La rinunzia puo' risultare da un fatto incompatibile con la volonta' di valersi della prescrizione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 2937 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16920/2026

    29 maggio 2026

    Il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere interrompe - ai sensi dell'art. 2944 c.c. - la prescrizione in corso mentre, se già compiuta, può solo ipotizzarsi la rinuncia ad essa ai sensi dell'art. 2937 c.c.

    Art. 2937 c.c. · Art. 2944 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 123 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24075/2025

    28 agosto 2025

    L'erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, non integra - né ai fini dell'interruzione della prescrizione né a quelli di una rinuncia, anche implicita, ad avvalersene - un riconoscimento, da parte dello Stato, del diritto al risarcimento del danno preteso da colui che ha patito lesioni a seguito di emotrasfusioni non sicure, in quanto detta erogazione comporta l'ammissione della sussistenza di fatti e circostanze riconducibili al solo elemento oggettivo della più ampia fattispecie risarcitoria azionata dal danneggiato, non estendendosi anche all'elemento soggettivo.

    Art. 2937 c.c. · Art. 2944 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 266 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 23637/2025

    21 agosto 2025

    L'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità validamente sollevata da uno dei convenuti con l'azione di divisione è operante ed efficace anche in favore degli altri convenuti, ancorché taluno di essi abbia rinunziato alla prescrizione, poiché il carattere essenzialmente unitario ed inscindibile della situazione soggettiva del chiamato all'eredità fa sì che il diritto all'accettazione della stessa non possa che estinguersi nei confronti di tutti gli altri chiamati.

    Art. 2937 c.c. · Art. 480 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 175 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 2937 sono insieme fuse, con qualche ritocco che non ne altera la sostanza, le disposizioni degli articoli 2107, 2108 e 2111 del codice anteriore. Rimane fermo il duplice principio che si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta e che non può rinunciarvi chi non può disporre validamente del diritto. È riprodotta nell'art. 2938 la disposizione dell'art. 2109 del codice del 1865 circa la non rilevabilità d'ufficio della prescrizione non opposta e nell'art. 2939 la disposizione dell'art. 2112, con una variante, rispetto a quest'ultimo articolo, diretta a porre in rilievo che la prescrizione può essere opposta dai terzi che vi abbiano interesse anche dopo che la rinuncia del debitore a opporla sia già avvenuta. Ho eliminato la norma dell'art. 2110 del codice precedente sull'opponibilità della prescrizione in appello, poichè incompatibile con il disposto dell'art. 345, secondo comma, del nuovo codice di procedura civile, che non consente alle parti di proporre in appello nuove eccezioni, salvo che esistano gravi motivi accertati dal giudice.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1200

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2937 · fonte del testo

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