Art. 62 — Rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche
La rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, e' attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
