Art. 14 — (L) Obbligo di pagamento

[1]La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, ((secondo comma)), del codice di procedura civile e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. 40 Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

[2]3.1. ((Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non puo' essere iscritta a ruolo se non e' versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge)). Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. 27 Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore e' costituito dalla somma di queste.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

27

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

40

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.

Testo vigente dal 1 gennaio 2025

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 14, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 248/2017

    Questione inammissibile
    29 novembre 2017

    È dichiarata manifestamente inammissibile, per incompleta descrizione della fattispecie concreta e (conseguente) inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 598, lett. a), della legge n. 147 del 2013, in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurato dalla Commissione tributaria regionale della Campania - in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 18 della CEDU - nella parte in cui, ai fini della determinazione del contributo unificato dovuto, nei processi tributari, in caso di ricorso avverso più atti impositivi, prevede che il valore della lite venga determinato "per ciascun atto impugnato, anche in appello," ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992 e s.m. [anziché in base al totale dei tributi richiesti]. Pur censurando l'art. 14, comma 3-bis, nella formulazione successiva alla legge n. 147 del 2013, il giudice rimettente non dà conto dell'applicabilità di quest'ultima al contributo contestato nel giudizio a quo, non essendo indicata, né evincibile dall'ordinanza di rimessione, la data di iscrizione a ruolo del ricorso per il quale sarebbe stato parzialmente evaso il contributo, ciò che impedisce alla Corte costituzionale la necessaria verifica della rilevanza della questione. Le lacune dell'ordinanza di rimessione riguardanti le circostanze da cui dipende l'applicabilità (in specie, ratione temporis) della norma censurata impediscono alla Corte costituzionale la necessaria verifica della rilevanza della questione, con conseguente manifesta inammissibilità della stessa. ( Precedenti citati: ordinanze n. 196 del 2016, n. 148 del 2015, n. 176 del 2014 ).

    Art. 14 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 12 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 78/2016

    Questione inammissibile
    7 aprile 2016

    Sono inammissibili, per difetto di motivazione delle censure, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nella parte modificata dall'art. 1, comma 598, lett. a ), della legge n. 147 del 2013), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 113 e 117, primo comma, Cost., in quanto dispone che, anche nel caso di ricorso cumulativo, il contributo unificato debba essere «determinato per ciascun atto impugnato, anche in appello». Quanto alla pretesa violazione degli artt. 3 e 53 Cost., il rimettente non argomenta minimamente in ordine alle ragioni per le quali debba sussistere un identico trattamento tra tributi e sanzioni, stante la diversa natura e funzione e la distinta disciplina, né spiega compiutamente perché, a fronte di una disomogeneità dei criteri fissati per determinare il valore della lite nei singoli ambiti processuali, calati sulle particolarità delle questioni ivi deducibili e sulle peculiarità dei diversi processi, solo il criterio del rito civile, ancorato al valore unitario del processo, dovrebbe essere assunto quale tertium comparationis . Con riferimento all'asserita violazione del principio della capacità contributiva, le censure non appaiono congruenti in relazione alla fattispecie normativa in esame. Infatti, detto principio non riguarda né una singola imposizione ispirata a principi diversi da quello della progressività, né la spesa per i servizi generali, coperta da imposte indirette o da entrate dovute esclusivamente da chi richiede una determinata prestazione e, pertanto, non è invocabile e non può operare con riguardo alle spese di giustizia. In ordine alla dedotta violazione degli artt. 24 e 113, primo comma, Cost., il rimettente non chiarisce in alcun modo per quale motivo il diritto di difesa sarebbe conculcato dal meccanismo di determinazione del contributo unificato nel ricorso cumulativo oggettivo mentre non lo sarebbe con riguardo a quello previsto per ogni singolo atto. Infine, l'asserito contrasto con gli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo si configura come oggetto di mera asserzione, priva di alcun riscontro argomentativo in grado di giustificare la pretesa lesione del diritto ad un processo equo e ad una tutela giurisdizionale effettiva. Per il costante orientamento della Corte secondo cui il principio della capacità contributiva come limite alla potestà di imposizione di cui all'art. 53 Cost. non riguarda «né una singola imposizione ispirata a principi diversi da quello della progressività, né [...] la spesa per i servizi generali [...] coperta da imposte indirette o da entrate che siano dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio organizzato per il singolo servizio o da chi ne provoca l'attività», v. la citata sentenza n. 30/1964; in senso conforme, sentenze nn. 167/1973, 149/1972 e 23/1968.

    Art. 14 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 1 gennaio 2025. 1 parola tolta, 43 parole aggiunte in 2 capoversi.

… pagamento contestuale del contributo unificato. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, tolto: primo aggiunto: secondo comma, del codice di procedura civile e' tenuta al pagamento contestuale del contributo … pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda propostaaggiunto: .

aggiunto: 3.1. Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non puo' essere iscritta a ruolo se non e' versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art14 · fonte del testo

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