Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., le questioni di legittimità costituzionale: 1) - dell'art. 17, comma 3, l. 13 aprile 1977 n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), già dichiarata infondata con sentenza n. 184 del 1989; 2)- dell'art. 46, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) - in quanto la notifica al coobbligato in solido dell'avviso di mora costituirebbe, stante l'inesistenza di qualsivoglia motivazione dell'avviso suddetto, un inidoneo veicolo di conoscenza dei pregressi atti impositivi non notificati - poiché il coobbligato in solido, ferma restando la funzione partecipativa, propria dell'avviso di mora, (dell'esistenza) dei pregressi atti impositivi non notificati, può comunque acquisire la conoscenza del loro contenuto inoltrando richiesta in tal senso all'amministrazione finanziaria o, in caso di ritardo o inerzia di quest'ultima, proponendo in sede giudiziaria istanza di esibizione degli atti non notificati, con la possibilità, in quest'ultima ipotesi, di presentare, successivamente al deposito in giudizio degli atti suddetti, motivi aggiunti di ricorso ex art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. - S. n. 184/1989. red.: S. Di Palma
Art. 17 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 46 Riscossione imposte sul reddito