Codice civile

Art. 2267 c.c. — Responsabilità per le obbligazioni sociali

[1]I creditori della societa' possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della societa' e, salvo patto contrario, gli altri soci.

[2]Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilita' o l'esclusione della solidarieta' non e' opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2267 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è invece regolata in modo profondamente diverso dal nuovo codice, in relazione alle diversità che sussistono nell'organizzazione sociale e alla rilevanza esterna che assume la costituzione del gruppo sociale. Posto nell'art. 2266 il principio che la società acquista diritti ed obblighi a mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza, direttamente ne consegue che per le obbligazioni sociali i terzi possono far valere i loro diritti anzitutto sul patrimonio sociale (art. 2267): si ripudia così l'ibrido e confuso sistema del codice del 1865, basato sull'efficacia puramente interna del contratto sociale, secondo il quale soltanto il socio che agisce è obbligato nei confronti dei terzi con i quali ha contratto, salvo il caso di espresso mandato degli altri soci. La responsabilità personale dei singoli soci è una responsabilità che si aggiunge a quella della società, e che, data la possibilità di chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 2268), assume un carattere sussidiario. Tale responsabilità non è del resto necessaria in quanto può essere esclusa nel contratto sociale (art. 2267): essa tuttavia sussiste ex lege per i soci che hanno agito, mentre per gli altri soci la limitazione non può essere opposta, se non è fatta conoscere ai terzi con mezzi idonei. Tale responsabilità sussiste per il nuovo socio (art. 2269) anche in relazione alle obbligazioni anteriori all'acquisto della qualità di socio, in quanto naturalmente non sia esclusa. Il principio della solidarietà, accolto nel libro delle obbligazioni, esplica anche in questo campo la sua efficacia: pertanto, in mancanza di patto contrario, la responsabilità dei soci è solidale, e anche l'esclusione della solidarietà deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei per la opponibilità nei loro confronti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2267 · fonte del testo

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