Art. 39 — Sospensione amministrativa della riscossione

Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facolta' di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento puo' essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. Sulle somme il cui pagamento e' stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del sette per cento annuo ((...)). 61a 75a

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 marzo 1988, n. 67

26

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento".

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

33

Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha disposto (con l'art. 80, comma 2) che le disposizioni del medesimo decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali.

36

con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento".

40a

Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556, non prevede piu' (con l'art. 71, comma 1) l'abrogazione del comma 1 del presente articolo.

L. 23 dicembre 1996, n. 662

41

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 141) che "Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento".

Decreto 27 giugno 2003

61a

con decorrenza dal 1 luglio 2003

Il Decreto 27 giugno 2003 (in G.U. 30/06/2003, n. 149) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli interessi per la sospensione amministrativa della riscossione, previsti dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura del 5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2003".

Decreto 21 maggio 2009

75a

con decorrenza dal 1 ottobre 2009

Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli interessi per la sospensione amministrativa della riscossione, previsti dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, a decorrere dal 1° ottobre 2009".

Testo vigente dal 22 ottobre 2015 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

15 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 112/1991

    Questione inammissibile
    11 marzo 1991

    Manifesta inammissibilità per irrilevanza, in quanto l'ordinanza di rimessione risulta pronunciata dopo l'emanazione, da parte del giudice a quo, del richiesto provvedimento di sospensione della esecuzione ex art. 700 c.p.c..

    Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 700 c.p.c. · Art. 15 Riscossione imposte sul reddito

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 398/1990

    Questione inammissibile
    31 luglio 1990

    Manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza della stessa. - O. nn. 252/1985, 68/1986, 428/1987, 142/1988, 1158/1988 e 92/1990

    Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 700 c.p.c. · Art. 15 Riscossione imposte sul reddito

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 92/1990

    Questione inammissibile
    26 febbraio 1990

    Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, per averla il giudice a quo sollevata successivamente all'emanazione del richiesto provvedimento cautelare di sospensione della riscossione dell'imposta, e quindi dopo avere esaurito con tale provvedimento ogni suo potere.

    Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 700 c.p.c. · Art. 15 Riscossione imposte sul reddito

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1973

1973oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 22 ottobre 2015 — 1 gennaio 2027in vigoreper 11 anni
  3. 30 giugno 2009 — 22 ottobre 2015per 6 anni
  4. 15 luglio 2003 — 30 giugno 2009per 6 anni
  5. 1 luglio 1999 — 15 luglio 2003per 4 anni
  6. 1 gennaio 1997 — 1 luglio 1999per 2 anni
  7. 26 ottobre 1996 — 1 gennaio 1997per 2 mesi
  8. 30 dicembre 1993 — 26 ottobre 1996per 3 anni
  9. 15 gennaio 1993 — 30 dicembre 1993per 12 mesi
  10. 14 marzo 1988 — 15 gennaio 1993per 5 anni
  11. 20 gennaio 1977 — 14 marzo 1988per 11 anni
  12. 16 ottobre 1973 — 20 gennaio 1977testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 22 ottobre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2009 al 22 ottobre 2015. 15 parole tolte.

… commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del sette per cento annuotolto: ; tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensioneaggiunto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art39 · fonte del testo

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