Art. 20 — Proposizione del ricorso

Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sui centri di servizio.

Testo vigente dal 13 gennaio 1993 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 329/2000

    Questione infondata
    21 luglio 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui, nel processo tributario, qualunque notificazione a mezzo del servizio postale <<si considera fatta nella data della spedizione>>; nonché degli artt. 53, comma 2 e 20, comma 1 del decreto stesso, nei limiti in cui a detto art. 16 fanno riferimento. La regola posta dalla normativa impugnata, infatti, non risulta estranea al sistema processuale civile, poiché in materia di spedizioni a mezzo posta, regola identica è stabilita da entrambi i codici di rito (artt. 140, 583, cod. proc. civ. e art. 134 disp. att. cod. proc. civ.) ne' si configura, neppure in astratto, una qualsivoglia lesione del diritto di agire in giudizio sia del notificante, il quale, anzi, risulta avvantaggiato sia del destinatario dell'atto notificato. Infine, va rilevato che le disposizioni in esame, rendendo meno rischioso per la parte notificante il ricorso al servizio postale e quindi, incentivando l'impiego dello stesso, costituiscono compiuta attuazione del principio contenuto nella legge di delega n. 413 del 1991, che stabilisce l'uso più largo possibile del servizio medesimo. - V., da ultimo, le sentenze n. 165/2000 e 18/2000, che escludono l'esistenza di un principio costituzionale di uniformità tra i vari tipi di processo. A.M.M.

    Art. 16 Disposizioni sul processo tributario · Art. 53 Disposizioni sul processo tributario · Art. 20 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 336/1998

    Questione infondata
    24 luglio 1998

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - del combinato disposto degli artt. 20 e 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nonché dell'art. 10 del d.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 (Norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze e disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, 29 settembre 1973, numeri 600 e 602), <<nella parte in cui non consentono, neppure quando il contribuente richieda alla commissione tributaria competente la sospensione cautelare dell'atto impugnato, di depositare validamente la copia del ricorso avverso le iscrizioni a ruolo operate dal centro di servizio, instaurando il rapporto processuale prima della scadenza del termine semestrale, di cui al menzionato art. 10 del predetto d.P.R. n. 787 del 1990. Disciplina, questa, che impedisce all'interessato, durante tale periodo di tempo, di ottenere in sede giurisdizionale la sospensione cautelare dell'atto>>, in quanto l'orientamento espresso in passato dalla Corte - alla stregua del quale l'effettività della tutela giurisdizionale per il contribuente si realizza essenzialmente con la pronunzia emessa dal giudice tributario, alla quale l'amministrazione finanziaria, se soccombente, è tenuta a dare esecuzione mediante la pronta restituzione della somma riscossa e non dovuta - non appare atto a definire la questione così come sollevata dal giudice rimettente. Invero - posto che la stessa Corte ha rilevato, in altra occasione, il carattere strumentale della funzione cautelare rispetto alla effettività della tutela dinanzi al giudice - è da ritenere che la normativa impugnata, nel coordinamento che va necessariamente operato tra il precedente e l'attuale rito del processo tributario, non impedisca al contribuente che ricorra avverso la iscrizione a ruolo operata dal centro di servizio e chieda la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, di depositare, presso la segreteria della commissione tributaria, l'altro esemplare del ricorso, senza attendere il decorso del termine previsto dall'art. 10 del d.P.R. n. 787 del 1980. - Cfr. S. nn. 63/1982 e 253/1994. red.: G. Leo

    Art. 20 Disposizioni sul processo tributario · Art. 47 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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